Sez. 3 - , Sentenza n. 6673 del 19/03/2018 (Rv. 648296 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" | - Vizi riguardanti la "editio actionis" - Sanatoria ex artt. 156, comma 3, e 157 c.p.c. - Inammissibilità - Sanatoria tramite costituzione del convenuto - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI"
In materia di nullità dell'atto di citazione, i vizi riguardanti la "editio actionis" sono rilevabili d'ufficio dal giudice e non sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa, che compromettono lo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale; ne consegue che non può farsi applicazione degli artt.156, comma 3, e 157 c.p.c., essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)