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Sez. L, Sentenza n. 307 del 17/01/1986 (Rv. 443934 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - PREVISIONE DELLA DATA DI SCADENZA - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443934-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - PREVISIONE DELLA DATA DI SCADENZA - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.*

La configurabilità del contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962 n. 230, postula la specifica previsione della data di scadenza del rapporto, in forza di patto scritto e cioè a firma di entrambe le parti (datore di lavoro e lavoratore) anteriormente o, tutt'al più, contestualmente all'inizio del relativo rapporto, in considerazione della eccezionalità di siffatto contratto e del rigore che ispira la detta disciplina. L'apposizione del termine, in particolare, va inserita, ai sensi dell'art. 1, terzo e quarto comma, della legge n. 230 del 1962, nel contratto al quale il legislatore ha imposto la Forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che, in difetto, la clausola relativa al termine è dichiaratamente priva di effetto, mentre il contratto, a norma del primo comma dell'art. 1 della legge citata, deve essere ritenuto a tempo indeterminato. (V 4979/84, mass n 436835; (V 5856/83, mass n 430704).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)