Modificazioni all'ordinamento delle scuole per infermieri professionali ed ai relativi programmi di insegnamento
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 132 e seguenti del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
Visto il decreto ministeriale in data 30 settembre 1938, con il quale e' stato determinato il programma di insegnamento nelle scuole convitto professionali per infermiere;
Vista la legge 25 febbraio 1971, n. 124;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 795;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche all'ordinamento delle scuole per infermieri professionali ed ai relativi programmi di insegnamento, in applicazione dei disposti dell'accordo europeo sull'istruzione e formazione degli infermieri, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967, ed entrato in vigore l'8 settembre 1974;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dall'anno scolastico 1975-76, il corso di studi per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere professionale e' ripartito in tre anni scolastici.
Art. 2
1. I programmi delle materie fondamentali di tale corso sono fissati come indicato in allegato. In tali programmi il numero di ore previsto per le singole materie e' indicativo, fermo restando il numero totale minimo di ore di insegnamento e di tirocinio per ciascun anno scolastico.
Art. 3
1. I corsi iniziatisi con l'anno scolastico 1974-75 mantengono la loro durata biennale e continueranno ad essere svolti secondo i programmi fissati dal decreto ministeriale 30 settembre 1938.
Art. 4
1. E' fatta salva l'applicazione delle norme regolamentari di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, in quanto applicabili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 ottobre 1975
LEONE
MORO - GULLOTTI - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 17