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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 dicembre 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (84/5/CEE)

Testo in vigore al

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che, con la direttiva 72/166/CEE4, modificata dalla direttiva 72/430/CEE5, il Consiglio ha proceduto al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

considerando che l'articolo 3 della direttiva 72/166/CEE impone a ciascuno Stato membro di adottare tutte le misure necessarie affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente sul suo territorio sia coperta da un'assicurazione; che i danni coperti nonché le modalità di detta assicurazione sono determinati nel quadro di tali misure;

considerando, tuttavia, che sussistono notevoli disparità quanto alla portata di detto obbligo di assicurazione tra le legislazioni degli Stati membri; che tali disparità hanno un'incidenza diretta sull'istituzione e il funzionamento del mercato comune;

considerando che è particolarmente giustificato estendere l'obbligo di assicurazione alla responsabilità per i danni alle cose;

considerando che gli importi a concorrenza dei quali l'assicurazione è obbligatoria devono consentire comunque di garantire alle vittime un indennizzo sufficiente, a prescindere dallo Stato membro nel quale il sinistro è avvenuto;

considerando che è necessario prevedere che un organismo garantisca che la vittima non resti senza indennizzo se il veicolo che ha provocato il sinistro non è assicurato o non viene identificato; che occorre prevedere, senza modificare le disposizioni applicate dagli Stati membri per quanto riguarda il carattere sussidiario o no dell'intervento di tale organismo nonché le norme applicabili in materia di surrogazione, che la vittima di un siffatto sinistro possa rivolgersi direttamente a questo organismo quale primo punto di contatto; che è tuttavia opportuno dare agli Stati membri la possibilità di applicare talune esclusioni limitate per quanto riguarda l'intervento di questo organismo e di prevedere nel caso dei danni alle cose provocati da un veicolo non identificato, dati i rischi di frode, che l'indennizzo dei danni possa essere limitato o escluso;

considerando che è interesse delle vittime che gli effetti di talune clausole di esclusione siano limitati alle relazioni tra l'assicuratore ed il responsabile del sinistro; che, tuttavia, in caso di veicoli rubati o ottenuti con la violenza, gli Stati membri possono prevedere che il citato organismo intervenga per indennizzare la vittima;

considerando che per alleggerire l'onere finanziario a carico di tale organismo gli Stati membri possono prevedere l'applicazione di talune franchigie in caso di intervento per l'indennizzo dei danni alle cose causati da veicoli non assicurati o, eventualmente, rubati o ottenuti con la violenza;

considerando che è necessario accordare ai membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altro responsabile una protezione analoga a quella degli altri terzi vittime, comunque per quanto riguarda i danni alle persone;

considerando che la soppressione del controllo dell'assicurazione è subordinata alla concessione, da parte dell'ufficio nazionale di assicurazione del paese ospite, di una garanzia di indennizzo dei danni causati dai veicoli stazionanti abitualmente in un altro Stato membro; che, per determinare se un veicolo stazioni abitualmente in un dato Stato membro, il miglior criterio rimane quello della targa d'immatricolazione di detto Stato; che di conseguenza occorre modificare in tal senso l'articolo 1, paragrafo 4, primo trattino, della direttiva 72/166/CEE;

considerando che, data la situazione di partenza di taluni Stati membri per quanto riguarda gli importi minimi, la copertura e le franchigie applicabili dall'organismo già citato in materia di danni alle cose, occorre prevedere misure transitorie ai fini di un'applicazione progressiva, in detti Stati membri, delle disposizioni della direttiva concernenti gli importi minimi e l'indennizzo dei danni alle cose da parte di tale organismo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 30 dicembre 1983. Per il Consiglio Il Presidente G. VARFIS