Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Testo in vigore al
Titolo X. Centri medici e di assistenza sociale
Art. 90 Organi regionali e locali Finalita' del loro intervento
1. La cura e la riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope sono affidate ai normali presidii ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali localizzati nella regione, con esclusione degli ospedali psichiatrici.
2. In esecuzione delle attribuzioni previste dall'articolo 2 le regioni organizzano, dirigono e coordinano sul loro territorio le attivita' curative di cui al precedente comma delegando tali servizi alle province e ai comuni. Ugualmente le regioni devono operare per il reinserimento sociale di coloro che, essendo dediti all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno bisogno di assistenza sociale a scopo di prevenzione o di riabilitazione.
3. Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, ai fini sopra indicati in ogni regione sono costituiti i seguenti organi:
1) un comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, avente compiti di coordinamento e di controllo regionale sugli organi e gli enti abilitati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti di cui al primo comma, nonche' di raccolta dei dati statistici;
2) uno o piu' centri medici e di assistenza sociale, costituiti secondo le necessita' locali, aventi come loro finalita':
a) di fornire l'ausilio specialistico occorrente ai luoghi di cura, ai centri ospedalieri e sanitari locali ed ai singoli medici;
b) di determinare le piu' idonee terapie di disintossicazione, operando i necessari interventi e controlli sull'attivita' dei presidii sanitari;
c) di attuare ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale degli assistiti, interessando in via prioritaria, quando e' possibile, la famiglia.
4. L'istituzione del comitato regionale e dei centri innanzi indicati, puo' essere inquadrata dalle regioni in organi di prevenzione e di intervento curativo, riabilitativo e di assistenza sociale, aventi finalita' piu' ampie e ricomprendenti la prevenzione e la cura dell'alcoolismo, l'educazione sanitaria e sociale contro altre intossicazioni voluttuarie e gli strumenti per prevenire le forme di devianza che richiedono analoghi modi d'intervento.
Art. 91 Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze
1. Il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e' presieduto dall'assessore regionale alla sanita' ed e' composto da medici psichiatri, psicologi, farmacologi, educatori ed assistenti sociali, aventi specifica competenza nella materia, nominati dal consiglio regionale. Il consiglio regionale stabilisce il numero dei componenti, le modalita' per la nomina e sostituzione degli stessi ed approva il regolamento relativo al funzionamento del comitato regionale.
2. I componenti del comitato, nella loro prima riunione, eleggono un vice presidente.
3. Il comitato regionale, nelle materie di sua competenza, deve essere sentito in relazione alle deliberazioni degli organi della regione e puo', anche d'ufficio, formulare pareri, proporre interventi e compiere le opportune indagini conoscitive ed ispezioni.
4. Fanno parte del comitato un funzionario del Ministero della sanita', un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati dalla presente legge, una ispettrice di polizia, i presidenti dei tribunali per i minorenni aventi giurisdizione nella regione e i presidenti delle sezioni specializzate indicate nell'articolo 101.
5. Il comitato puo' richiedere informazioni concernenti le materie di sua competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito regionale.
6. Ai componenti del comitato non puo' essere attribuita alcuna indennita' o gettone di presenza.
Art. 92 Centri medici e di assistenza sociale
1. Il consiglio regionale, sentiti le amministrazioni provinciali, i comuni e gli organismi socio-sanitari di zona e richiesto il parere del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze formula un piano d'intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo, secondo le necessita', l'istituzione di uno o piu' centri medici e di assistenza sociale.
2. Il piano, che deve essere periodicamente aggiornato, e' attuato dalla giunta regionale. La giunta provvede alla costituzione dei centri, segnala al consiglio la necessita' di istituirne altri o di sopprimere quelli superflui.
3. I centri sono composti da medici, psicologi, assistenti sociali ed educatori aventi specifica competenza.
4. Qualora sia rivolta direttamente ad un centro richiesta di intervento da parte di chi intende volontariamente assoggettarsi al trattamento di cura e di riabilitazione oppure, trattandosi di minorenne, o di incapace di intendere e di volere, da parte degli stessi o di chi esercita su di loro la potesta', ovvero da parte di autorita' di polizia, il centro compie gli interventi immediati necessari e indirizza colui che e' bisognoso di assistenza medica al presidio sanitario locale, o, se necessario, al medico ritenuto piu' idoneo, predisponendo ed attuando i necessari collegamenti e operando, con la maggiore sollecitudine, gli opportuni interventi sociali.
5. Per l'acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42.
6. L'intervento del personale dei centri deve essere improntato a criteri non autoritari ne' costrittivi, ma di assistenza professionale specialistica. I componenti dei centri sono tenuti al rispetto pieno della personalita' degli assistiti e debbono serbare il segreto professionale in ordine agli specifici interventi terapeutici ed assistenziali operanti autonomamente o in collaborazione con i presidi sanitari locali e con i singoli medici che ne hanno sollecitato l'ausilio.
Art. 93 Assistenti volontari
1. I direttori dei centri medici e di assistenza sociale possono autorizzare persone idonee all'assistenza e alla educazione a frequentare i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.
2. L'attivita' prevista nel comma precedente non puo' essere retribuita.
Art. 94 Enti ausiliari
1. Il consiglio regionale, sentito il parere del comitato previsto dagli articoli 90 e 91, puo' concedere l'esercizio di singole attivita' fra quelle attribuite ai centri medici e di assistenza sociale di cui all'articolo 90 ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che abbiano come loro specifica finalita' l'assistenza sanitaria, sociale e la riabilitazione di ogni categoria di persone in stato di necessita', senza scopo di lucro.
2. Il consiglio regionale, accertata l'idoneita' dei richiedenti e ottenuta ogni garanzia sui metodi usati per il raggiungimento degli obiettivi, autorizza la stipulazione con dette associazioni, enti ed istituzioni di apposite convenzioni contenenti i reciproci diritti e doveri, anche di carattere economico-finanziario.
3. Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministero della sanita', sentito il consiglio di cui all'articolo 10.
4. L'attivita' che associazioni, enti ed istituzioni esplichino in esecuzione delle convenzioni di cui al secondo comma, e' sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione nella materia.
Titolo XI. Interventi preventivi, curativi e riabilitativi
Art. 95 Cura volontaria e anonimato
1. Chiunque fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope puo' chiedere di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e ad interventi terapeutici e riabilitativi ai presidi sanitari locali. E' riconosciuto agli interessati il diritto di scelta per quanto attiene ai luoghi di cura ed ai medici curanti. Gli interessati possono inoltre rivolgersi direttamente ai centri di cui all'articolo 90 i quali provvedono secondo le disposizioni dell'articolo 92.
2. Qualora si tratti di persona minore di eta' o incapace di intendere e di volere, la richiesta di intervento puo' essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potesta' o la tutela.
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i centri e le case di cura, gli ambulatori, i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.
4. I sanitari che assistono persone dedite all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio dei centri di cui all'articolo 90.
5. Essi debbono in ogni caso inoltrare ai centri competenti previsti dall'articolo 90 una scheda sanitaria contenente le generalita' dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici ed i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.
6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalita' ed ogni dato che valga alla loro identificazione.
Art. 96 Obblighi di segnalazione
1. L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione ad uno dei centri di cui all'articolo 90. L'esercente la professione medica, prima di procedere alla segnalazione, deve interpellare l'interessato se intende sottoporsi a cura conservando o meno l'anonimato secondo le disposizioni dell'articolo precedente.
2. Ove la persona non si sottoponga a cura volontaria o la interrompa, l'esercente la professione medica ha lo obbligo di farne immediata segnalazione al piu' vicino dei centri previsti dall'articolo 90 allegando la scheda sanitaria di cui al precedente articolo.
3. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria per tutti i casi in cui vengano a conoscenza di persone che facciano uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope devono farne segnalazione al piu' vicino dei centri di cui all'articolo 90 e al pretore per gli eventuali provvedimenti di loro competenza.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno inoltre l'obbligo di accompagnare al presidio sanitario piu' vicino chiunque sia colto in stato di intossicazione acuta, derivante dal presumibile uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
5. Il giudice che, nel corso di un procedimento penale, dichiara di non doversi procedere nei casi indicati dallo articolo 80, trasmette copia del provvedimento al centro previsto dall'articolo 90 del luogo di residenza dell'imputato prosciolto, per gli adempimenti di competenza.
6. Il giudice che pronuncia sentenza di condanna per un reato commesso da persona dedita all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora ordini la sospensione condizionale della pena inflitta, dispone la trasmissione della sentenza al centro di cui all'articolo 90 per gli adempimenti di competenza.
Art. 97 Interventi nei centri medici e di assistenza sociale in difetto di cura volontaria
1. Il centro medico e di assistenza sociale che riceve la segnalazione di cui al precedente articolo 96 qualora accerti che la persona segnalata non si e' sottoposta volontariamente al trattamento terapeutico e riabilitativo la invita a provvedervi, indicando le modalita' piu' opportune. In caso di rifiuto il centro deve segnalare il fatto al pretore ai soli fini degli articoli 99 e 100. Uguale segnalazione deve essere effettuata quando l'interessato interrompe volontariamente le cure mediche o il trattamento sociale di cui ha ancora bisogno qualora l'interruzione pregiudichi le cure in corso.
2. L'interessato ha facolta' di farsi assistere da un medico di sua fiducia e di far presenziare lo stesso agli accertamenti necessari.
3. Per ogni soggetto esaminato il centro deve redigere cartella clinica completa di dati anamnestici, integrata da un profilo socio-psicologico.
Art. 98 Interventi del pretore in relazione ai fatti di cui all'articolo 80
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei fatti previsti dall'articolo 80 ne fanno rapporto al pretore.
2. Il pretore, assunte le necessarie informazioni, incarica un perito avente specifica competenza al fine di accertare se sussistano le condizioni di non punibilita' previste dai primi due commi del predetto articolo e perche' esprima il suo parere sui trattamenti sanitari e assistenziali da applicarsi eventualmente alla persona interessata. L'accertamento tecnico deve basarsi prevalentemente sulle proprieta' tossiche delle sostanze detenute dal soggetto, in relazione alla personalita' fisiopsichica del detentore.
3. Il pretore, accertata la sussistenza di una delle cause di non punibilita', dichiara di non doversi procedere.
4. In caso contrario trasmette gli atti al procuratore della Repubblica competente.
Art. 99 Provvedimenti d'urgenza del pretore
1. Il pretore che riceve le segnalazioni di cui agli articoli 96 e 97, nonche' nella ipotesi prevista dal terzo comma del precedente articolo, sentito l'interessato e assunte, se necessario, le opportune informazioni, qualora ne accerti la necessita' e l'urgenza, adotta, con decreto motivato, i provvedimenti indicati nell'articolo 100 e in ogni caso trasmette immediatamente gli atti al tribunale competente. Allo stesso modo il pretore provvede quando riceve segnalazione dal genitore, dal coniuge, dai figli o, in mancanza di essi, dai prossimi congiunti della persona da assistere.
2. Il decreto deve essere comunicato all'interessato ed e' immediatamente esecutivo.
3. Il tribunale puo' modificare o revocare il decreto del pretore.
Art. 100 Interventi del tribunale
1. La persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, che necessita di cure mediche e di assistenza, ma che rifiuta di assoggettarsi al trattamento necessario, deve essere segnalata dall'autorita' di polizia o dal centro medico e di assistenza sociale competente all'autorita' giudiziaria.
2. La stessa segnalazione puo' essere fatta dal genitore, dal coniuge, dai figli o, in mancanza di essi, dai prossimi congiunti della persona da assistere.
3. L'autorita' giudiziaria, premessi gli opportuni accertamenti e sentito in ogni caso l'interessato e il competente centro medico e di assistenza sociale, qualora ravvisi la necessita' del trattamento medico ed assistenziale, dispone con suo decreto il ricovero ospedaliero, con esclusione degli ospedali psichiatrici, se assolutamente necessario, o le opportune cure ambulatoriali o domiciliari. In ogni caso l'autorita' giudiziaria affida la persona da assistere al centro di cui all'articolo 90, il quale compie gli interventi occorrenti e ne riferisce almeno ogni tre mesi all'autorita' giudiziaria medesima.
4. L'affidamento e' disposto per la durata presumibile della cura e dell'assistenza volta al reinserimento sociale.
5. Disposto il trattamento medico ambulatoriale, se l'interessato interrompe le cure e rifiuta di riprenderle, l'autorita' giudiziaria puo' disporre il ricovero in idoneo istituto ospedaliero, con esclusione degli ospedali psichiatrici.
6. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti possono in ogni tempo essere modificati. Essi debbono essere revocati non appena si possa presumere che il soggetto interessato non abbisogni piu' di cure e di assistenza.
Art. 101 Competenza e forma del procedimento
1. Nel caso in cui i provvedimenti indicati nell'articolo precedente debbono essere adottati nei confronti di una persona minore, la competenza spetta al tribunale per i minorenni del luogo nel quale risiede il minore. Negli altri casi i provvedimenti sono adottati da una sezione civile specializzata del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della corte d'appello in cui risiede la persona da assistere.
2. La sezione specializzata e' composta da' un consigliere di corte di appello che la presiede, da un giudice di tribunale e da due esperti designati, su proposta del presidente della corte d'appello, udito il parere del comitato regionale di cui all'articolo 90, dal Consiglio superiore della magistratura.
3. I provvedimenti sono adottati con decreto motivato, nelle forme stabilite per i provvedimenti in camera di consiglio disciplinati dal codice di procedura civile il decreto e' immediatamente esecutivo, ma l'esecuzione puo' essere sospesa dal giudice competente per il reclamato, il quale adotta in tal caso i provvedimenti temporanei che si rendano necessari.
4. I decreti sono soggetti a reclamo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Sul reclamo decidono, secondo l'ordine delle rispettive competenze, la sezione di corte di appello per minorenni o una sezione civile specializzata della corte d'appello composta da un consigliere di Corte di cassazione, che la presiede, da un magistrato d'appello e da due esperti designati nelle forme e con le modalita' indicate nel secondo comma.
5. Le decisioni della sezione civile specializzata del tribunale e della sezione civile specializzata della corte d'appello sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai componenti. In caso di parita' dei voti, prevale il voto espresso dal presidente.
6. Contro i decreti pronunciati in grado di appello e' proponibile ricorso alla Corte di cassazione per violazione di legge.
7. L'interessato puo' farsi assistere da un difensore e da consulenti tecnici.
8. Nel procedimento deve intervenire obbligatoriamente il pubblico ministero.
Art. 102 Esecuzione dei provvedimenti
1. Ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti previsti dagli articoli 99, 100 e 101, con il provvedimento stesso o, se necessario, anche con decreto successivo, il giudice determina le modalita' di esecuzione.
Titolo XII. Disposizioni finali e transitorie
Art. 103 Norme finanziarie
1. Le amministrazioni, presso cui i centri e i servizi sono costituiti, debbono mettere a disposizione i locali e le attrezzature per un loro idoneo funzionamento.
2. La regione, imputando la spesa sul capitolo di bilancio appositamente istituito, puo' stipulare con le amministrazioni di cui al precedente comma convenzioni che indichino:
a) la misura del concorso finanziario una tantum in relazione alle spese di primo impianto dei centri e dei servizi;
b) la misura del contributo annuo di funzionamento per detti centri e servizi in relazione all'entita' degli interventi nel settore richiesti dalle esigenze locali.
3. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanita', dell'interno e delle finanze sono stanziati appositi fondi per il finanziamento delle attivita' di cui alla presente legge: per l'anno finanziario 1975, rispettivamente, lire 800 milioni, lire 100 milioni e lire 100 milioni; per l'anno finanziario 1976, rispettivamente, lire 3.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni e, per gli anni finanziari successivi, rispettivamente, lire 4.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni.
4. Il Ministro per la sanita' provvede, all'inizio di ogni esercizio finanziario, a distribuire, con proprio decreto, di concerto con quello per il tesoro, il novanta per cento dei fondi assegnati nel bilancio del Ministero per i fini di cui alla presente legge, da destinare a ciascuna regione in base a parametri fissati nello stesso provvedimento, previo parere del comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 8 della presente legge e del consiglio dei rappresentanti regionali di cui all'articolo 10.
5. In relazione agli interventi finanziari dello Stato previsti dal quarto comma del presente articolo, il Ministero della sanita', in caso di carenza degli organi regionali nell'attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dalla presente legge, provvede utilizzando direttamente gli stessi fondi assegnati all'ente inadempiente.
6. Il Ministero della sanita' provvede ad utilizzare il rimanente dieci per cento dei fondi per studi, ricerche, azione di propaganda e per altri interventi idonei a carattere nazionale in relazione alle esigenze connesse all'applicazione della presente legge.
7. All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974. All'onere di lire 3.400 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 1.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 2.400 milioni mediante riduzione dello stesso fondo per l'anno finanziario 1976.
8. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 104 Dati e notizie statistiche
1. I centri medici e di assistenza sociale e i prefetti, sentiti le autorita' locali di pubblica sicurezza e i comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, trasmettono al comitato regionale di cui agli articoli 90 e 91 i dati statistici semestrali relativi all'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, al numero degli interventi effettuati ed alle segnalazioni pervenute.
2. Il comitato regionale elabora i dati e li trasmette al Ministero della sanita' ed all'ufficio di cui all'articolo 7.
3. Il Ministro per la sanita' determina con suo decreto le modalita' di raccolta ed elaborazione dei dati statistici, anche per adempiere agli obblighi nascenti dalle convenzioni internazionali.
Art. 105 Notizia dei procedimenti penali
1. L'autorita' giudiziaria da' notizia, in ogni fase e grado del giudizio, al Ministero della sanita' dei procedimenti penali per reati commessi in violazione delle norme della presente legge ed invia allo stesso Ministero, se richiesta, copia delle sentenze emesse a definizione dei procedimenti stessi.
Art. 106 Norma di interpretazione
1. Quando nella presente legge ricorrono le espressioni: "sostanze stupefacenti" e: "sostanze psicotrope", esse devono intendersi relative anche alle preparazioni che le comprendono e loro derivati, di cui alle tabelle previste dall'articolo 12.
Art. 107 Norma transitoria
1. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti e le imprese gia' autorizzati a coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, devono trasmettere al Ministero della sanita' l'indicazione di cui al quarto comma dell'articolo 15 della presente legge.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascun consiglio regionale provvede all'istituzione provvisoria dei centri medici e di assistenza sociale indicati dall'articolo 90, avvalendosi dei servizi sanitari e sociali aventi sede nei comuni e nelle province nonche' degli assistenti sociali che esercitano le loro funzioni negli istituti di prevenzione e di pena, nei centri di servizio sociale previsti dall'ordinamento penitenziario e negli uffici distrettuali di servizio sociale presso i tribunali per i minorenni e negli istituti mutualistici e previdenziali.
3. Qualora i consigli regionali non provvedano nel termine sopra indicato, il Ministro per la sanita' istituisce con proprio decreto, in via provvisoria, i centri regionali medici e di assistenza sociale, seguendo i criteri fissati nel precedente comma.
4. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non saranno istituiti i centri medici e di assistenza sociale, per iniziativa dei consigli regionali o del Ministro per la sanita', la cura medica mediante ricovero o ambulatoriale e l'assistenza previste dai titoli X e XI eventualmente disposte dal giudice sono prestate da reparti ospedalieri specializzati prescelti in ogni regione dall'assessore regionale della sanita' di concerto con i presidenti delle province della stessa regione, con esclusione degli ospedali psichiatrici.
5. In attesa della istituzione e del funzionamento dei centri medici e di assistenza sociale previsti dal titolo X della presente legge il divieto di cui all'articolo 44 non si applica ai centri o servizi di igiene mentale istituiti dalle province.
6. Fino a quando non sara' provveduto all'istituzione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 101, le relative funzioni sono esercitate da una sezione civile del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto e da una sezione civile della corte di appello.
Art. 108 Norma finale
1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'articolo 1 per quanto concerne l'ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 446, 447 e 729 del codice penale e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.
2. Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad emanare con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanita', le tabelle provvisorie contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope da valere fino alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 11 della presente legge.
3. Anteriormente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto previsto nel comma precedente, rimane in vigore l'elenco delle sostanze o preparati ad azione stupefacente di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1975
LEONE
MORO - GULLOTTI - REALE
- GUI - VISENTINI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE