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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 333 del 1997

Decisione
decisa il 1997-11-10, depositata il 1997-11-14
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:333
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23538

  • Processo penale
  • Dibattimento
  • Giudice che abbia riconosciuto in sede di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. l'attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma 7, del D.P.R. n. 309/1990 ad altro imputato "patteggiante" la cui collaborazione dichiarativa si sia diretta a carico degli imputati del celebrando dibattimento
  • Mancata previsione della incompatibilità al giudizio nei confronti dei detti residui imputati
  • Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ipotesi analoghe
  • Eccesso della legge di delega
  • Compressione dei diritto di difesa
  • Sentenza n. 371 del 1996
  • Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Leggi la massima
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' (Tribunale di Macerata) degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dei residui imputati "non patteggianti" il giudice che abbia riconosciuto, nella sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ad altro imputato, la cui collaborazione dichiarativa sia stata compiuta a carico degli imputati del celebrando dibattimento, sollevata in riferimento agli artt. 3, 76 e 24 della Costituzione. Infatti, successivamente alla ordinanza di rimessione, la Corte, con sentenza n. 371/96, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata. red.: A. Agrò

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1996 dal tribunale di Macerata, iscritta al n. 892 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;
punto 1
Ritenuto che il tribunale di Macerata con ordinanza del 6 giugno 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dei residui imputati "non patteggianti" il giudice che abbia riconosciuto, nella sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ad altro imputato, la cui collaborazione dichiarativa sia stata compiuta a carico degli imputati del celebrando dibattimento; che lo stesso giudice a quo dichiara di aver espresso una valutazione nel merito della stessa materia processuale e che la cognizione già da lui compiuta con la concessione della attenuante ha riguardato il medesimo oggetto sia pure a fini diversi; che su tale premessa, ad avviso del remittente, sarebbe violato, dall'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. che non contemplerebbe al riguardo una causa di incompatibilità, il principio del giusto processo; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 371 del 1996, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata"; che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Macerata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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