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DIRETTIVA 92/44/CEE DEL CONSIGLIO del 5 giugno 1992 sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione1, in cooperazione con il Parlamento europeo2, vistol il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision-ONP)4, prevede che il Consiglio adotti, per le linee affittate, condizioni specifiche per la fornitura di una rete aperta;

considerando che nella presente direttiva il concetto di linee affittate comprende l'offerta di una capacità di trasmissione trasparente tra punti terminali di rete come servizio distinto e non include la commutazione su richiesta ovvero offerte che costituiscano parte di un servizio a commutazione offerto al pubblico;

considerando che, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione5, gli Stati membri che mantengano diritti esclusivi o speciali per la fornitura e la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni adottano le misure necessarie per rendere pubbliche, oggettive e non discriminatorie le condizioni in vigore per l'accesso e l'utilizzazione delle reti; che è necessario armonizzare le caratteristiche da rendere pubbliche specificandone la forma, al fine di facilitare la fornitura di servizi concorrenziali che utilizzano linee affittate tanto all'interno di ciascuno Stato membro quanto tra Stati membri, ed in particolare la fornitura di servizi da parte di imprese, società o persone fisiche con sede in uno Stato membro diverso da quello della società, imprese, o persona fisica a cui i servizi sono destinati;

considerando che, in applicazione del principio di non discriminazione, le linee affittate devono essere offerte e fornite, su richiesta, a tutti gli utenti senza discriminazione;

considerando che il principio di non discriminazione previsto dal trattato si applica, tra l'altro, alla disponibilità dell'accesso tecnico, alle tariffe, alla qualità del servizio, al tempo di fornitura, ad un'equa ripartizione della capacità qualora insufficiente, al tempo di riparazione, alla disponibilità di informazioni riguardanti la rete e di informazioni appartenenti al cliente, fatte salve le disposizioni regolamentari sulla protezione dei dati;

considerando che sono state applicate alcune limitazioni tecniche, in particolare per l'interconnessione di linee affittate tra di esse o tra le stesse e le reti pubbliche di telecomunicazione; che tali limitazioni, che ostacolano l'utilizzazione di linee affittate per la fornitura di servizi concorrenziali, non sono giustificate qualora possano essere sotituite da disposizioni regolamentari meno limitative;

considerando che, conformemente al diritto comunitario l'accesso e l'utilizzazione di linee affittate possono essere limitati soltanto in applicazione dei requisiti fondamentali definiti nella presente direttiva e per tutelare diritti esclusivi o speciali; che tali limitazioni devono essere oggettivamente giustificate, devono rispettare il principio di proporzionalità e non devono essere eccessive rispetto all'obiettivo perseguito; che è necessario specificare l'applicazione di tali requisiti fondamentali riguardo alle linee affittate;

considerando che conformemente alle disposizioni della direttiva 90/388/CEE, che non si applica al servizio telex, alla radiotelefonia mobile, al radioavviso e alle comunicazioni via satellite, gli Stati membri devono revocare tutti i diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazione diversi dai servizi di telefonia vocale, intendendosi per servizio di telefonia vocale la fornitura pubblica commerciale, del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente all'utente di utilizzare apparecchiature connesse al suo punto terminale di rete per comunicazione con un altro punto terminale;

considerando che, sino alle date previste dalla direttiva 90/388/CEE, gli Stati membri possono, per quanto riguarda i servizi dati a commutazione di pacchetto o di circuito, vietare agli operatori economici di offire al pubblico la semplice rivendita di capacità di circuiti affittati; che non devono sussistere altre limitazioni all'utilizzazione di linee affittate, in particolare per quanto riguarda la trasmissione di segnali che non sono originati dall'utente che ha sottoscritto l'offerta della linea affittata, la trasmissione di segnali che non sono destinati al suddetto utente oppure la trasmissione di segnali che non sono originati dal suddetto utente né sono ad esso destinati;

considerando che, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/387/CEE, la definizione su scala comunitaria di interfacce tecniche e di condizioni di accesso armonizzate deve tener conto della definizione di specifiche tecniche comuni basate su norme e specifiche internazionali;

considerando che, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/388/CEE, gli Stati membri che mantengono diritti esclusivi o speciali per la realizzazione e la gestione di reti pubbliche di telecomunicazione devono provvedere a che i richiedenti possano ottenere linee affittate entro periodi di tempo ragionevoli;

considerando che, al fine di permettere l'impiego, in misura sufficiente, delle linee affittate per uso proprio degli utenti, per uso compartito o per fornire servizi a terzi, è necessario che tutti gli Stati membri assicurino al loro interno l'esistenza di un insieme armonizzato su tali linee con punti terminali di rete ben definiti, che consentano di comunicare tanto all'interno di ciascuno Stato membro quanto tra Stati membri; che è quindi necessario determinare quali tipi di linee affittate debbano essere inclusi nell'insieme armonizzato ed entro quale termine, se tali linee ancora non sono disponibili; che, dato il rapido sviluppo tecnologico in questo settore, è necessario istituire una procedura atta ad adeguare e ad ampliare tale insieme di linee;

considerando che, oltre all'insieme minimo armonizzato verranno fornite altre linee affittate in base alla domanda del mercato ed al livello di realizzazione della rete pubblica di telecomunicazioni, e che le altre disposizioni della presente direttiva sono applicabili a dette linee affittate; che comunque deve essere garantito che la fornitura di dette altre linee affittate non deve ostacolare la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate;

considerando che, conformemente al principio di separazione delle funzioni normative da quelle operative nonché in applicazione del principio di sussidiarietà, l'autorità nazionale di regolamentazione di ciascuno Stato membro svolge un ruolo importante nell'attuazione della presente direttiva;

considerando che è necessario adottare procedure comuni di ordinazione nonché procedure di ordinazione unica e di fatturazione unica per incentivare l'impiego delle linee affittate in tutta la Comunità; che ogni forma di cooperazione tra gli organismi di telecomunicazione a tale riguardo deve svolgersi nel rispetto della legislazione comunitaria in materia di concorrenza; che, in particolare, tali procedure devono rispettare il principio di essere orientate ai costi e non devono causare forme di prefissazione dei prezzi e di spartizione del mercato;

considerando che l'espletamento di procedure di ordinazione unica e di fatturazione unica da parte di organismi di telecomunicazione non deve impedire offerte da parte dei fornitori di servizi diversi dagli organismi di telecomunicazione;

considerando che, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/387/CEE, le tariffe per le linee affittate devono rispettare i seguenti principi: devono essere basate su criteri obiettivi e devono rispettare il principio di essere orientate ai costi, tenendo conto di un tempo ragionevole necessario per il riequilibrio; devono essere trasparenti e oggetto di adeguate formalità di pubblicazione, devono essere sufficientemente non globali, conformemente alle norme del trattato in materia di concorrenza, e infine non devono essere discriminatorie e devono garantire la parità di trattamento; che le tariffe per linee affittate fornite da uno o più organismi di telecomunicazione devono essere basate sugli stessi principi; che è preferibile una tariffa basata su un canone di locazione periodico fisso, a meno che i costi non giustifichino l'applicazione di altri tipi di tariffe;

considerando che tutti gli oneri di accesso e di utilizzazione delle linee affittate devono conformarsi ai suddetti principi e alle regole di concorrenza del trattato e devono anche tener conto del principio di equa ripartizione del costo complessivo delle risorse utilizzate nonché della necessità di ottenere un sufficiente tasso di redditività degli investimenti necessario per l'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura di telecomunicazione;

considerando che, per garantire l'applicazione dei principi tariffari di cui ai due precedenti considerando gli organismi di telecomunicazione devono adottare un sistema di contabilità adeguato e trasparente, tale da poter essere verificato da esperti in materia e che garantisca una documentazione dettagliata; che tale requisito può essere soddisfatto ad esempio applicando il principio di una completa distribuzione dei costi;

considerando che, affinché la Commissione possa controllare in modo efficace l'applicazione della presente direttiva, è necessario che gli Stati membri le comunichino l'autorità nazionale di regolamentazione competente per l'attuazione della direttiva e le relative informazioni da essa richieste;

considerando che il comitato ONP istituito dagli articoli 9 e 10 della direttiva 90/387/CEE dovrebbe svolgere un ruolo decisivo ai fini dell'applicazione della presente direttiva;

considerando che le vertenze tra utenti ed organismi di telecomunicazione circa la fornitura di linee affittate sono di norma risolte tra le parti in causa; che deve essere possibile, per le parti, deferire la controversia all'autorità nazionale di regolamentazione e alla Commissione ove lo si reputi necessario, senza che ciò pregiudichi la normale applicazione degli articoli 169 e 170 e delle regole di concorrenza del trattato;

considerando che è necessario istituire una procedura specifica per esaminare se, in determinati casi, non sia opportuno prorogare le scadenze fissate dalla presente direttiva per la fornitura di un insieme minimo di linee affittate e per l'applicazione di un adeguato sistema di calcolo dei costi;

considerando che la presente direttiva non si applica a linee affittate con un punto terminale di rete situato al di fuori del territorio della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: