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Sez. 1, Ordinanza n. 35537 del 19/12/2023 (Rv. 669669 - 02)

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI | Minori - Positive relazioni socio-affettive con persone ad essi non legate da vincoli biologici – Interruzione ingiustificata operata dall’esercente responsabilità parentali sul minore – Condotta pregiudizievole ex art. 333 c.c. – Configurabilità - Azione spettante a soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 336 c.c. - Esclusione – Potere di sollecitare l’iniziativa del P.M. – Sussistenza.
Stato
decisa il 2023-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669669-02

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI

Coloro che, durante il periodo di affidamento extrafamiliare di un minore, abbiano consolidato con quest'ultimo positive relazioni socio-affettive, in mancanza di legami biologici, fondate su un provvedimento di affidamento o maturate de facto, non sono legittimati ad agire per chiedere il mantenimento della continuità affettiva; tuttavia, l'interruzione ingiustificata di tali rapporti significativi, da parte di chi esercita sul minore responsabilità parentali, è riconducibile all'ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all'art 333 c.c., in relazione alla quale il giudice può adottare i provvedimenti più convenienti nell'interesse del minore, su istanza dei soli soggetti indicati dall'art. 336 c.c., laddove i soggetti non contemplati da detta norma possono sollecitare l'iniziativa del pubblico ministero, a tutela dei diritti e degli interessi dello stesso minore.

Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4 com. 5, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)