Sez. 3, Sentenza n. 3085 del 03/10/1968 (Rv. 335966 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI- AL RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO ILLECITO COSTITUENTE REATO - APPLICAZIONE DEL TERMINE PRESCRIZIONALE PREVISTO PER IL REATO - PRESUPPOSTO - APPLICAZIONE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI PREVISTI PER L'ILLECITO CIVILE - CONDIZIONE - CONCLUSIONE DEL GIUDIZIO PENALE - DECORRENZA DALLA DATA DELLA SENTENZA IRREVOCABILE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI- AL RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO ILLECITO COSTITUENTE REATO - APPLICAZIONE DEL TERMINE PRESCRIZIONALE PREVISTO PER IL REATO - PRESUPPOSTO - APPLICAZIONE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI PREVISTI PER L'ILLECITO CIVILE - CONDIZIONE - CONCLUSIONE DEL GIUDIZIO PENALE - DECORRENZA DALLA DATA DELLA SENTENZA IRREVOCABILE.*
Il terzo comma dell'art. 2947 cod.civ. si applica ogni qualvolta venga promosso un giudizio penale per accertare se il fatto produttivo del danno rivesta o meno gli estremi di reato allorquando il giudizio si concluda con sentenza, sia essa di condanna o di proscioglimento, emessa al dibattimento o in istruttoria, per evitare la prescrizione e sufficiente che l'Azione civile venga esercitata nel termine breve previsto nell'ultima parte dello stesso comma, rispettivamente di due o cinque anni (a seconda si tratti di danno prodotto da circolazione di veicoli, o derivante da altro fatto illecito) dalla data in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)