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Sez. 3, Sentenza n. 3085 del 03/10/1968 (Rv. 335966 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI- AL RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO ILLECITO COSTITUENTE REATO - APPLICAZIONE DEL TERMINE PRESCRIZIONALE PREVISTO PER IL REATO - PRESUPPOSTO - APPLICAZIONE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI PREVISTI PER L'ILLECITO CIVILE - CONDIZIONE - CONCLUSIONE DEL GIUDIZIO PENALE - DECORRENZA DALLA DATA DELLA SENTENZA IRREVOCABILE.*
Stato
decisa il 1968-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335966-01

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI- AL RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO ILLECITO COSTITUENTE REATO - APPLICAZIONE DEL TERMINE PRESCRIZIONALE PREVISTO PER IL REATO - PRESUPPOSTO - APPLICAZIONE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI PREVISTI PER L'ILLECITO CIVILE - CONDIZIONE - CONCLUSIONE DEL GIUDIZIO PENALE - DECORRENZA DALLA DATA DELLA SENTENZA IRREVOCABILE.*

Il terzo comma dell'art. 2947 cod.civ. si applica ogni qualvolta venga promosso un giudizio penale per accertare se il fatto produttivo del danno rivesta o meno gli estremi di reato allorquando il giudizio si concluda con sentenza, sia essa di condanna o di proscioglimento, emessa al dibattimento o in istruttoria, per evitare la prescrizione e sufficiente che l'Azione civile venga esercitata nel termine breve previsto nell'ultima parte dello stesso comma, rispettivamente di due o cinque anni (a seconda si tratti di danno prodotto da circolazione di veicoli, o derivante da altro fatto illecito) dalla data in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)