Sez. L, Sentenza n. 22155 del 20/10/2014 (Rv. 633203 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 229 del 2005 in favore dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 - Criteri di calcolo - Destinatari - Individuazione - Categorie di cui alla tabella "A" annessa al T.U. n. 915 del 1978 - Estensione alle categorie contemplate nella successiva tabella "E" - Esclusione - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie di cui all'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, l'ulteriore beneficio, costituito da un assegno mensile vitalizio, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, per il cui computo sono previsti coefficienti moltiplicatori della somma già percepita dal danneggiato in forza dell'art. 2 della legge n. 210 cit., spetta ai soli soggetti appartenenti alle categorie di cui alla tabella "A" annessa al testo unico di cui al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e non anche a quelli appartenenti alle categorie contemplate nella successiva tabella "E" del medesimo testo unico, ai quali compete il diverso beneficio dell'assegno di superinvalidità, attesa l'espressa indicazione della norma, che, in quanto eccezionale perché attributiva di benefici, non è suscettibile di interpretazione analogica.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 29/10/2005 num. 229 art. 1 com. 1, DPR 23/12/1978 num. 915 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)