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Sez. 6, Sentenza n. 34567 del 26/06/2013 Cc. (dep. 08/08/2013) Rv. 257084 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Poteri istruttori della Corte d'appello - Assunzione di informazioni sollecitata dall'estradando - Mancata allegazione di elementi specifici a sostegno del prospettato rischio di persecuzione - Conseguenze - Rigetto della richiesta - Ricorso per cassazione per mancanza o illogicità della motivazione della sentenza - Inammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257084-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, qualora l'estradando non alleghi elementi specifici ed idonei a comprovare il prospettato rischio di persecuzione nello Stato richiedente, la Corte d'appello non è tenuta a disporre l'assunzione di informazioni integrative presso quest'ultimo, ai sensi dell'art. 704, comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dallo Stato del Kosovo, in cui l'estradando chiedeva di verificare la presenza di ripetute minacce e vessazioni di cui era stato destinatario nell'ordinamento richiedente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)