Sez. 1, Sentenza n. 10947 del 17/10/1991 (Rv. 474237 - 01)
Trentino Alto Adige - Espropriazione per pubblico interesse (utilità) (opere non a carico dello stato) | Espropriazione a norma della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 - Disposta in favore del comune di Bolzano - Indennità - Stima - Giudizio di opposizione - "Legitimatio ad causam" - Spettanza - Comune - Notificazione dell'atto introduttivo alla provincia - Necessità - Scopo.
Trentino Alto Adige - Espropriazione per pubblico interesse (utilità) (opere non a carico dello stato)
Nel giudizio d'opposizione alla stima dell'indennità, in relazione ad espropriazione disposta in favore del comune a norma della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, la qualità di contraddittore spetta a detto Comune espropriante, non alla Provincia, quale autorità titolare del potere espropriativo, posto che essa è priva di "legitimatio ad causam" (il cui difetto, in mancanza di formazione del giudicato sulla questione, è rilevabile d'ufficio anche in cassazione), mentre riceve notificazione dell'atto introduttivo per finalità meramente informative, ai sensi dell'art. 14 della citata legge, come modificato dall'art. 8 della legge provinciale 22 maggio 1978 n. 23 (disposizione riconosciuta legittima dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 767 del 1988, proprio alla stregua del diniego della sua natura processuale).
Riferimenti normativi: Legge Prov. Bolzano 20/08/1972 num. 15 art. 14 CORTE COST., Legge Prov. Bolzano 22/05/1978 num. 23 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)