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Sez. 3, Sentenza n. 8559 del 22/08/1990 (Rv. 468982 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - PARZIALE - LIQUIDAZIONE CON IL SISTEMA DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468982-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - PARZIALE - LIQUIDAZIONE CON IL SISTEMA DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO - CRITERI.*

In tema di liquidazione del danno per Invalidità permanente parziale, qualora venga adottato il sistema della capitalizzazione del reddito, assumendo come probabile guadagno un unico termine, questo, esprimendo il reddito medio del danneggiato, nel periodo intercorrente dalla data del sinistro (o della cessazione dell'Invalidità temporanea) sino al termine dell'attività lavorativa, deve essere capitalizzato sulla base di coefficiente correlato all'età del danneggiato medesimo a detta data iniziale, tenendo poi conto della svalutazione sopravvenuta dalla data stessa al momento della decisione. (V 5465/88, mass n 460073).*

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)