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Sez. 1, Sentenza n. 6321 del 11/07/1996 (Rv. 498492 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE | Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Impugnazione - Costituzione in giudizio dall'amministrazione tramite l'avvocatura dello Stato - Notificazione dell'atto di riassunzione all'amministrazione anziché all'Avvocatura dello Stato - Nullità - Conseguenze - Ordine di rinnovazione - Ammissibilità - Prosecuzione del giudizio nonostante la nullità - Deduzione della questione in Cassazione - Nuovo rinvio della causa - Obbligatorietà - Decorso del termine perentorio ex art. 393 cod. proc. civ. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498492-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE

Qualora la notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio sia affetta da nullità ma non da inesistenza in senso giuridico (come nel caso in cui essa sia stata eseguita presso l'Amministrazione che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione, pur quando questa si sia costituita in giudizio tramite l'Avvocatura erariale, anziché presso quest'ultima) il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del processo, ma (salvo il caso di intervenuta sanatoria della nullità a seguito della costituzione della parte intimata) deve ordinare la rinnovazione della notificazione. Se nonostante l'invalidità il giudizio sia proseguito e la questione sia stata dedotta in sede di legittimità, la Corte di Cassazione deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, anche se nel frattempo sia decorso il termine perentorio stabilito dall'art. 393 cod. civ., potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte in lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Regio Decr. 30/10/1993 num. 1611 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)