DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 marzo 1983 relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (83/182/CEE)
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che i regimi fiscali applicati all'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto ad uso privato o professionale sono di ostacolo alla libera circolazione dei residenti comunitari all'interno della Comunità;
considerando che la soppressione degli ostacoli risultanti da questi regime fiscali è particolarmente necessaria ai fini della costituzione di un mercato economico che presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno;
considerando che in taluni casi è necessario poter stabilire con certezza la qualità di residente di uno Stato membro;
considerando che è sembrato opportuno, in un primo tempo, limitare il campo di applicazione della presente direttiva, per taluni mezzi di trasporto, a quelli che sono stati acquistati o importati alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di uno Stato membro,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1983. Per il Consiglio Il Presidente J. ERTL