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Disposizioni in materia di finanza locale

Testo in vigore al

Art. 6

1. Alla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 5 provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio ed il 20 ottobre 1982.

2. L'importo della prima rata viene corrisposto, a titolo di acconto salvo conguaglio, in misura uguale alla quarta trimestralita' spettante per il 1981.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonche' quelle di cui al sesto e settimo comma dell'art. 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

4. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro entro il 31 maggio 1982 di un'apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 10 marzo 1982.

5. Il certificato e' allegato al bilancio e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce al certificato stesso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 maggio, con le modalita' stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma precedente, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 7

1. I comuni e le province la cui spesa corrente pro capite nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-bis e' inferiore alla media nazionale e che non chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis possono utilizzare il cinquanta per cento dell'avanzo d'amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo deliberato, per l'intero ammontare o per la quota non utilizzata nell'esercizio 1981, per l'ulteriore espansione delle spese correnti oltre i limiti fissati nell'articolo 4-bis. Gli enti con spesa corrente pro capite superiore alla media nazionale possono utilizzare l'avanzo esclusivamente per il finanziamento di investimenti, di residui passivi perenti reclamati dai creditori e di eventuali passivita' relative ad esercizi pregressi.

2. I comuni e le province che chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis debbono utilizzare l'avanzo di cui al comma precedente, al netto dell'ammontare dei residui dichiarati perenti, esclusivamente per il finanziamento di eventuali passivita' relative ad esercizi pregressi e per il finanziamento di spese correnti nei limiti di cui all'articolo 4-bis, per l'ottantacinque per cento se la loro spesa corrente pro capite e' superiore alla media nazionale ovvero per il sessantacinque per cento se la spesa corrente pro capite e' inferiore a detta media.

3. La quota parte dei residui dichiarati perenti non pagata nel corso del 1982 e' portata in detrazione del contributo integrativo dello Stato.

4. Gli enti locali di cui al secondo comma debbono destinare il settanta per cento delle entrate una tantum, al netto di quelle dovute per legge o a seguito di sentenza, a copertura delle spese correnti, entro i limiti fissati dall'articolo 4-bis.

Art. 8

1. I comuni e le province la cui spesa corrente pro capite nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-bis, e' inferiore alla media nazionale e che non chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis possono utilizzare il cinquanta per cento delle nuove o maggiori entrate accertate nell'esercizio per l'ulteriore espansione delle spese correnti oltre i limiti fissati nell'articolo 4-bis. Gli enti con spesa corrente pro capite superiore alla media nazionale che non chiedono il contributo integrativo debbono utilizzare le nuove o maggiori entrate esclusivamente per il finanziamento di investimenti.

2. I comuni e le province che chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis debbono utilizzare le nuove o maggiori entrate per il sessanta per cento a riduzione del contributo stesso.

3. L'ulteriore quaranta per cento deve essere destinato esclusivamente ad investimenti o a spese una tantum relative ad interventi sul patrimonio immobiliare.

Art. 9

1. Nell'anno 1982 le province nonche' i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti possono effettuare pagamenti per spese correnti per un ammontare non superiore ai pagamenti in conto competenza e in conto residui effettuati nell'esercizio finanziario 1981 incrementati fino ad un massimo del 16 per cento.

2. Qualora le disponibilita' liquide dell'ente e le entrate riscosse nell'anno 1982 non consentano di effettuare i pagamenti entro i limiti di cui al precedente comma e l'ente stesso sia costretto ad attivare le anticipazioni di tesoreria i relativi interessi passivi saranno rimborsati a consuntivo dallo Stato.

3. Per comprovate, indilazionabili esigenze di singoli comuni e province, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, puo' elevare il predetto limite.

Art. 10

1. I comuni, le province, i loro consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del tetto massimo del personale in servizio a qualunque titolo nell'anno 1981.

2. Il limite del comma precedente non si applica:

  1. a) per il personale previsto nella pianta organica approvata dei comuni terremotati della Basilicata e della Campania dichiarati disastrati, nonche' dei comuni terremotati del 1979, individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979. Detti enti, nell'ambito della loro discrezionalita', sono tenuti a dare la precedenza alle assunzioni relative al personale tecnico per la ricostruzione;

  2. b) per le quote percentuali di personale dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle rispettive aziende, relative alle quote consentite per l'anno 1981, previste dal secondo e dal quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153. Tali quote percentuali debbono, per altro, comprendere i posti istituiti o da istituire per la attivazione delle nuove opere costruite ed ultimate nell'anno 1981 o al 30 settembre 1982. Le assunzioni di cui alla presente lettera non possono, comunque, avvenire prima del 1 ottobre 1982;

  3. c) per le assunzioni del personale previsto nella pianta organica approvata degli altri comuni terremotati non dichiarati disastrati della Basilicata, Campania e Puglia. Detti enti possono coprire i posti vacanti in organico nella misura di un terzo. Le assunzioni non possono aver luogo prima del 1 luglio 1982;

  4. d) per il personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione dei nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 10 maggio 1976, n. 319, qualora siano state gia' completamente utilizzate le quote di cui alle lettere b) e c).

3. I comuni, le province, i loro consorzi e le rispettive aziende che hanno gia' esaurito l'utilizzazione delle quote 1981 possono procedere alle assunzioni di personale per il funzionamento delle nuove opere costruite alle citate date usando solo l'eventuale disponibilita' per posti resisi vacanti nella pianta organica approvata ed anche in altri settori.

4. La deliberazione che prevede l'ampliamento della pianta organica per il funzionamento della nuova opera deve essere sottoposta, rispettivamente, all'esame del competente comitato regionale di controllo, anche per il merito, o della commissione centrale per la finanza locale, a seconda che detto ampliamento si riferisca soltanto al personale strettamente necessario per l'attivazione delle nuove opere, ovvero investa anche le strutture parziali o generali della pianta organica dell'ente.

5. Il comitato regionale di controllo invia alla commissione centrale per la finanza locale, per conoscenza, copia delle decisioni adottate unitamente a copia delle deliberazioni dell'ente.

6. Ferme restando le modalita' di assunzione del personale straordinario contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e' consentito, per i soli settori scolastico e di assistenza all'infanzia, trattenere in servizio fino a sei mesi il personale assunto per supplenza dei titolari.

7. La supplenza per puerperio puo' essere estesa all'intero periodo di assenza della titolare.

8. La disposizione di cui al precedente comma si applica, altresi', in caso di assenza per chiamata o richiamo alle armi, sempre che si tratti di posto unico in organico.

9. Gli oneri derivanti dalle assunzioni previste dal presente articolo devono essere contenuti nei limiti fissati dall'articolo 4-bis.

Art. 11

1. L'importo di lire 4.000 miliardi per l'anno 1982 e di lire 4.000 miliardi per l'anno 1983, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e' elevato, rispettivamente, a lire 4.500 miliardi per l'esercizio 1982 e a lire 5.000 miliardi per l'esercizio 1983.

2. Per l'anno 1984 l'importo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere e' determinate in 5.500 miliardi di lire.

3. Per l'esercizio 1982 l'importo di 4.500 miliardi di lire e' ripartito fra i comuni e le regioni dalla Cassa depositi e prestiti secondo i parametri gia' adottati per i 4.000 miliardi di lire previsti dal citato articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38.

4. Per l'anno 1982 e per quelli successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte dei comuni resta fissato nella misura calcolata per l'anno 1981 qualora risulti superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 11-bis

1. Agli effetti del presente decreto, con esclusione di quanto previsto all'articolo 12, la spesa corrente pro capite e' calcolata sulla base dei seguenti principi:

  1. a) l'indice di spesa di cui al presente articolo e' ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo primo del bilancio 1980 ed attestata dagli enti nel certificato finanziario di cui all'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299;

  2. b) la spesa e' decurtata delle quote consortili segnalate al Ministero dell'interno a norma dell'articolo 12;

  3. c) le classi di popolazione sono cosi' definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, 500.000 ed oltre.

2. Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro il 10 marzo 1982.

3. Nel certificato di cui all'articolo 6 da allegare al bilancio 1982 sono evidenziate le notizie relative alle entrate per servizi consortili ed alle entrate e spese per servizi di carattere produttivo.

Art. 11-ter

1. All'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, dopo il tredicesimo comma sono aggiunti i seguenti:
"I contributi in conto capitale nonche' quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, che a tal fine istituisce apposita contabilita' separata alla quale sono versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con decreti del Ministro del tesoro.
I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunge una entita' non inferiore al trenta per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento.
Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di societa' concessionarie per la gestione del servizio oltre che per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento, comunque certificato dal comune, e' presentato dal legale rappresentante della societa', sotto la sua personale responsabilita', corredato da una dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera non coperta dai contributi.
In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo regionale sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti di cui al numero 8 della delibera de CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste dal presente articolo, ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche.
Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le modalita' per la messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e prestiti, nonche' i criteri, le misure e le modalita' per la concessione delle citate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui contributi di cui al precedente comma.
La Cassa depositi e prestiti puo' affidare con apposite convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo "
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Art. 12

1. Per l'anno 1982 e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno un fondo perequativo per la finanza locale, con una dotazione di lire 200 miliardi, destinato ai comuni con popolazione sino a ventimila abitanti, la cui spesa corrente pro capite per l'anno 1980 sia inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 11-bis.

2. Ai fini di cui al comma precedente, dalla spesa corrente desunta dal certificato finanziario allegato al bilancio 1980 sono detratte:

  1. 1) per i comuni aventi spese consortili, le quote consortili previste nel titolo terzo dell'entrata del bilancio 1980, previa comunicazione del loro ammontare al Ministero dell'interno da farsi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 gennaio 1982, con attestazione a firma del sindaco e del segretario;

  2. 2) per i comuni terremotati, il trenta per cento della spesa corrente;

  3. 3) per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione fino a cinquemila abitanti, il dieci per cento della spesa corrente.

3. Le erogazioni a carico del fondo devono essere contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo, la cui ripartizione a favore dei comuni aventi diritto viene fatta ad iniziare da quelli che si trovano piu' lontani rispetto alla spesa corrente pro capite come sopra determinata, previa detrazione delle somme attribuite a titolo perequativo a ciascun comune nel 1981, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.

4. Ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti, i comuni effettuano le conseguenti variazioni di bilancio, in eccedenza ai limiti fissati all'articolo 4-bis.

5. I comuni devono utilizzare le somme assegnate prioritariamente per l'attivazione di nuovi servizi o per il potenziamento dei servizi esistenti.

6. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare la ripartizione entro il 30 giugno 1982.

Art. 13

1. I trasferimenti statali e i contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 di cui agli articoli 13, quarto comma, 14, ultimo comma, 15, secondo comma, 19, secondo, quarto e sesto comma, 24 e 26-bis, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, vengono corrisposti dal Ministero dell'interno con riduzione del sessanta per cento dell'avanzo di gestione della competenza 1981.

2. Gli avanzi di gestione 1981 devono essere notificati al Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1982.

3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1982 N. 51.

4. Le province e i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti sono tenuti a trasmettere i propri conti consuntivi alla Corte dei conti entro trenta giorni dall'avvenuto esame degli stessi da parte degli organi regionali di controllo. Essi sono tenuti altresi' a trasmettere alla Corte le relazioni dei revisori nominati dal consiglio comunale e ogni altro documento e informazione che questa richieda.

5. Entro il 31 luglio la Corte, in apposita sezione, comunica ai Presidenti delle Camere l'elenco dei conti consuntivi pervenuti, il piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi. In ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio. L'elenco relativo e' comunicato alla Corte a cura degli organi regionali di controllo. La Corte puo' chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti Ministeri.

6. La Corte riferisce annualmente al Parlamento, entro il 31 luglio, i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti.

7. Al fine di costituire la sezione prevista al quarto comma, le dotazioni organiche del personale di magistratura relative alle qualifiche inferiori a presidente di sezione, rese cumulative in un'unica dotazione organica, sono aumentate di venti unita'. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione e' aumentata di una unita'. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti restano fissati nella meta' dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Art. 14

1. Il sessanta per cento degli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1981 sulle giacenze nelle contabilita' speciali intestate ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, e dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono versati ad appositi conti correnti denominati rispettivamente "Ministero dell'interno - Fondo perequativo dei bilanci comunali per l'anno 1982" e "Ministero dell'interno - Fondo perequativo dei bilanci provinciali per l'anno 1982".

2. In deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 20 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, gli interessi attivi maturati sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi ai comuni e alle province dalla Cassa depositi e prestiti vengono versati sui conti correnti di cui al precedente comma.

3. Ai predetti conti correnti viene versata, altresi', dal Ministero dell'interno, entro il 30 settembre 1982, la quota parte dei trasferimenti statali e dei contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 non attribuiti ai comuni e alle province in applicazione del primo comma del precedente art. 13.

4. Le somme relative al pagamento degli interessi vincolati a norma del primo comma sono progressivamente rimborsate ai comuni e alle province aventi diritto mediante la utilizzazione degli introiti di cui al comma precedente.

Art. 15

1. Le disponibilita' dei conti correnti di cui al precedente art. 14 vengono ripartite dal Ministero dell'interno secondo i criteri di cui all'art. 12 tra i comuni con popolazione da 20.000 abitanti a 99.999 abitanti e tra le province.

2. Le relative somme vengono accreditate alle rispettive contabilita' speciali aperte presso le tesorerie dello Stato.

Art. 16

1. I comuni sono tenuti ad evidenziare con particolari annotazioni gli stanziamenti di bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione in diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBARIO 1982 N. 51. Il prezzo di alienazione o di concessione in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati, di cui al comma precedente, deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali.

2. Alle operazioni di indebitamento a breve e a lungo termine eventualmente occorrenti per il finanziamento delle operazioni di cui al primo comma non si applicano le limitazioni previste dall'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e dallo art. 6, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 17

1. E' data facolta' ai comuni di istituire, per le utenze ubicate sul proprio territorio, una addizionale sul consumo, nell'anno 1982, dell'energia elettrica nelle seguenti misure:

  1. a) lire dieci per ogni kWh di energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;

  2. b) lire cinque per ogni kWh di energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 500 kW.

2. L'addizionale e' liquidata e riscossa con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed e' versata direttamente ai comuni.

3. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alla addizionale di cui al primo comma.

4. Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1982. Le deliberazioni comunicate entro il 1 febbraio 1932 hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1 gennaio 1982 e quelle comunicate successivamente si applicano ai consumi verificatisi dal 1 aprile 1982.

5. L'addizionale puo' essere istituita per entrambe le categorie di cui alle precedenti lettere a) e b), ovvero per la sola categoria di cui alla lettera a).

6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1982 N. 51.

Art. 18

1. Le tasse sulle concessioni comunali, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate nel modo seguente:

  1. 1) del trenta per cento, quelle di cui ai numeri d'ordine 1, 2, 13, 16 e 18 della tariffa contenuta nel decreto del Ministro delle finanze del 29 novembre 1978;

  2. 2) del cinquanta per cento, quelle di cui ai numeri d'ordine 3, 4, 5, 15, 17, 20 e 25 della tariffa medesima;

  3. 3) del cento per cento, quelle di cui ai numeri d'ordine 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 22, 23 e 24 della tariffa predetta.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Gli aumenti suddetti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, scade successivamente al 30 dicembre 1981.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il numero d'ordine 21 della suindicata tariffa e' sostituito dal seguente:

3. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----1

4. Gli aumenti di cui ai commi precedenti, relativi alle tasse il cui termine ultimo di pagamento scade nel periodo dal 31 dicembre 1981 al 31 gennaio 1982, possono essere versati senza applicazione di sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 19

1. Per l'anno 1982 e' istituita una addizionale nella misura del 30 per cento ai seguenti tributi:

  1. 1) imposte comunali sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni;

  2. 2) tasse di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'addizionale e' devoluta ai comuni ed alle province e da questi riscossa con le stesse modalita' dei relativi tributi.

3. Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, e' applicato a favore dei concessionari ed appaltatori l'aggio in misura fissa del quattro per cento in deroga alle condizioni del contratto, sia esso ad aggio o a canone fisso.

4. Per i comuni delle due ultime classi in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e' affidato in concessione a canone fisso, il canone e' maggiorato per l'anno 1982 nella misura del 40 per cento. Nei predetti comuni l'addizionale di cui al primo comma e' riscossa dai concessionari con l'obbligo di conguagliare a fine esercizio gli importi introitati a tale titolo con la maggiorazione del canone, detratto l'aggio di propria spettanza.

5. In caso di disaccordo sulle modalita' del conguaglio, la relativa controversia sara' demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito in legge 9 aprile 1931, n. 460.

6. Le addizionali di cui al primo comma, dovute nel periodo dal 1 al 31 gennaio 1982, possono essere versate dai contribuenti senza applicazione di sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 20

1. Per l'anno 1982 i comuni singoli o consorziati devono deliberare, entro il 31 marzo 1982, aumenti della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito complessivo del tributo sia pari al costo del relativo servizio per lo stesso anno. Gli aumenti delle tariffe in vigore per l'anno 1981 non possono essere inferiori al sedici per cento od alla minore entita' sufficiente al raggiungimento del detto pareggio. Gli aumenti medesimi non possono comunque eccedere la misura del cinquanta per cento. Qualora essa non sia sufficiente ad assicurare la copertura del cinquanta per cento del costo complessivo, deve essere maggiorata in modo da realizzare tale obiettivo;

2. la misura degli aumenti tariffari non potra', comunque, essere inferiore al 16 per cento e superiore al 50 per cento delle tariffe in vigore per l'anno 1981.

3. Con decorrenza dall'anno 1982 la istituzione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi ·Urbani interni e' resa obbligatoria per tutti i comuni che abbiano istituito il relativo servizio.

4. I comuni che istituiscano per la prima volta la tassa devono deliberare le tariffe per l'anno 1982 entro il 31 marzo 1982. Esse devono tendere verso il conseguimento del detto equilibrio tra costi e ricavi e, comunque, devono assicurare la copertura di almeno il trenta per cento del costo complessivo del servizio.

5. Nei comuni di cui al precedente comma la denuncia da parte dei contribuenti per l'anno 1982 deve essere presentata entro il 31 luglio 1982.

6. Nelle deliberazioni previste dal primo e terzo comma devono essere indicati i costi complessivi del servizio in relazione ai quali gli aumenti e le tariffe sono determinati, nonche' il gettito della tassa previsto per l'anno 1982.

Art. 21

1. Con deliberazione da adottare entro il 31 marzo 1982 i comuni hanno facolta' di disporre che coloro i quali presentino entro il 30 giugno 1982 la denuncia per il 1982 ai fini della applicazione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni non incorrano nelle sanzioni per omessa denuncia, previste dal testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, oppure incorrano in sanzioni ridotte.

2. Con la stessa deliberazione i comuni possono disporre che i contribuenti di cui al comma precedente, ai quali non sia stato ancora notificato alcun atto di accertamento alla data di adozione della deliberazione, non siano assoggettati alla suindicata tassa per il periodo antecedente al 1982 o per una parte del periodo stesso.

Art. 22

1. Per l'anno 1982 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

2. In ogni caso le entrate di competenza per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili devono essere previste con un incremento pari al sedici per cento rispetto alle entrate definitivamente previste nel 1981. Qualora alla fine dell'esercizio gli accertamenti per la suddetta imposta risultino inferiori alle previsioni e la differenza non sia compensata da maggiori accertamenti di altri tributi, essa e' corrisposta dallo Stato. Ove gli accertamenti risultino superiori alle previsioni, l'intera maggiore entrata viene portata in riduzione dei trasferimenti statali previsti dall'articolo 5-bis del presente decreto.

Art. 23

1. Ai fini del finanziamento della costruzione e ampliamento delle ferrovie metropolitane per l'esercizio 1982, anche in deroga alle vigenti disposizioni, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai comuni di Milano, Torino, Roma, Genova e Napoli per un importo complessivo di 65 miliardi di lire, attingendo al fondo di cui all'articolo 11.

2. Con successivo provvedimento:

  1. a) saranno attribuiti agli stessi comuni, e ripartiti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, finanziamenti a fondo perduto per un ulteriore importo complessivo di 65 miliardi di lire;

  2. b) sara' stabilito che a valere dal 1 gennaio 1983 i comuni di Milano, Genova, Torino e Roma applicheranno addizionali straordinarie sui propri tributi locali in misura tale da consentire un gettito annuo pari al contributo a fondo perduto dello Stato.