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Sez. 6, Sentenza n. 10274 del 11/07/1991 Ud. (dep. 11/10/1991) Rv. 188273 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia penale - Estradizione - In genere | Principio di specialità - Sua portata e rapporti con la volontà della persona estradata - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/188273-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia penale - Estradizione - In genere

La mancata impugnativa, da parte dell'estradato, del mandato di cattura emesso in relazione a un'imputazione diversa da quella per cui fu concessa l'estradizione non può essere interpretata né come tacita forma di consenso al processo né come rinuncia al diritto di far valere la clausola di specialità, sia perché il consenso dell'estradato non è considerato sufficiente, nella prassi internazionale, ad esonerare lo Stato richiedente dal limite del principio di specialità, sia perché, in ogni caso, la volontà del soggetto deve manifestarsi in forma espressa e univoca, nessun rilievo potendo conferirsi a comportamenti positivi od omissivi che, per essere diretti ad altri fini, appaiano inidonei a rivelare con certezza la volontà di rinunciare al diritto garantito dalla clausola di specialità. (Principio enunciato con riferimento al trattato di estradizione Italia-USA). (Non risultano precedenti; per quanto valga V. mass. n. 172159).

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 54, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 54, Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/10/1983 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)