Sez. F - , Sentenza n. 29895 del 27/07/2021 Cc. (dep. 29/07/2021) Rv. 281706 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | M.a.e. - Richiesta di un termine a difesa - Differimento compatibile con il rispetto dei termini per la decisione - Necessità - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, la concessione di un termine a difesa va comunque correlata all'esigenza di assicurare il rispetto delle cadenze temporali previste dall'art. 17, comma 2, della legge n. 69 del 2005. (Fattispecie in cui, a fronte di traduzione in italiano del mandato di arresto pervenuta solo il giorno dell'udienza, quale ultimo giorno disponibile per decidere sulla consegna, veniva concesso il termine di un'ora per l'esame dello stesso).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2, Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)