Sez. 4, Sentenza n. 565 del 30/04/1980 Ud. (dep. 29/01/1981) Rv. 147450 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - CONDANNA PER DELITTO COLPOSO CONDIZIONALMENTE SOSPESA - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE EX ART 11 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 - AMMISSIBILITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - CONDANNA PER DELITTO COLPOSO CONDIZIONALMENTE SOSPESA - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE EX ART 11 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 - AMMISSIBILITA.*
L'indulto e applicabile anche quando sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto, come e evidente, non vi e concorso, in senso tecnico-temporale, tra la causa estintiva della pena (condono), che opera immediatamente, e quella (sospensione condizionale) che estinguera invece, in futuro e solo eventualmente il reato. Ne nell'ordinamento si rinviene alcuna norma che porti ad escludere questo maggiore, piu radicale, beneficio, allorche ne siano maturati i presupposti, qualora alla sanzione irrogata sia stato applicato l'indulto. (V mass nn 145055 anno 1980 prima parte; 143772 anno 1979; 142034 anno 1979; sulla prevalenza dell'indulto rispetto alla sospensione condizionale della pena in quanto al condannato deriverebbe l'ulteriore beneficio della eliminazione della revoca o della sospensione della patente di guida V mass n 141497 anno 1979).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)