Sez. 1, Sentenza n. 4824 del 18/04/1997 Ud. (dep. 22/05/1997) Rv. 207584 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - RIPRODUZIONE FONOGRAFICA | Mancata verbalizzazione a mezzo registrazione - Verbale redatto in parte in forma riassuntiva - Nullità degli atti e della sentenza - Esclusione - Ragioni.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - RIPRODUZIONE FONOGRAFICA
Non ricorre la nullità dei verbali di udienza e, conseguentemente, nemmeno la nullità della sentenza, nel caso in cui - pur essendo stata disposta la verbalizzazione a mezzo registrazione - il verbale sia stato in parte redatto in forma riassuntiva: ed invero la mancanza di registrazione non integra alcuna nullità del verbale e della sentenza, non essendo prevista al riguardo alcuna sanzione processuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 134 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 142, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 142
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)