Sez. 3, Sentenza n. 220 del 23/01/1976 (Rv. 378879 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - RISARCIMENTO DEL DANNO DEL COMPRATORE - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - RISARCIMENTO DEL DANNO DEL COMPRATORE - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
Se e vero che il deprezzamento, arrecato a un immobile da un vincolo su esso esistente, ai sensi dell'art 1489 cod civ, non puo superare il suo prezzo, e anche vero, pero, che il risarcimento, spettante all'acquirente in conseguenza del vincolo medesimo, non va limitato all'equivalente del deprezzamento, ma deve comprendere, sia nell'ipotesi in cui sia domandata la risoluzione del contratto che in quella in cui venga chiesta la riduzione del prezzo, ogni pregiudizio sofferto. Infatti, l'acquirente deve essere posto col risarcimento nella stessa situazione patrimoniale che avrebbe potuto realizzare se il vincolo non fosse esistito, cio che evidentemente puo avvenire risarcendogli non solo il deprezzamento sofferto dall'immobile per effetto del vincolo stesso, ma anche ogni altra perdita subita ed il mancato guadagno, ai sensi dell'art 1223 cod civ. (nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto che, essendo stata richiesta la riduzione del prezzo e non la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno non avrebbe potuto superare il prezzo medesimo. La suprema Corte ha cassato la decisione, enunziando il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)