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Sez. 1, Sentenza n. 2356 del 12/04/1984 (Rv. 434392 - 01)

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE - ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA - ESTRANEITÀ DEL DEBITORE.*
Stato
decisa il 1984-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434392-01

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE - ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA - ESTRANEITÀ DEL DEBITORE.*

Il negozio fideiussorio è causalmente diretto a rafforzare la tutela dell'interesse del creditore all'attuazione del suo diritto, attraverso l'estensione della garanzia patrimoniale ai beni del fideiussore, il quale aggiunge la propria obbligazione accessoria a quella del debitore principale, e tale funzione inerisce alla sfera giuridico-patrimoniale del creditore, mentre è giuridicamente irrilevante l'interesse del debitore medesimo, del quale, pertanto, non sono necessari né il consenso preventivo né l'accettazione, rimanendo egli estraneo all'atto costitutivo della garanzia, tanto se consista in un negozio unilaterale, quanto se consista in un contratto, il quale intercorre soltanto tra il creditore e il fideiussore. (V 3018/83, mass n 427938; (V 4314/74, mass n 373004).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)