diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 464 del 11/02/1969 (Rv. 338553 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - LEGITTIMAZIONE DEL CUSTODE - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - RAPPRESENTANZA LEGALE DEI CONTENDENTI DA PARTE DEL CUSTODE - INSUSSISTENZA - LEGITTIMAZIONE DEL LOCATORE DELL'IMMOBILE SEQUESTRATO A CHIEDERE LA RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE - SUSSISTENZA - RIMOZIONE DALL'UFFICIO DI CUSTODE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338553-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - LEGITTIMAZIONE DEL CUSTODE - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - RAPPRESENTANZA LEGALE DEI CONTENDENTI DA PARTE DEL CUSTODE - INSUSSISTENZA - LEGITTIMAZIONE DEL LOCATORE DELL'IMMOBILE SEQUESTRATO A CHIEDERE LA RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE - SUSSISTENZA - RIMOZIONE DALL'UFFICIO DI CUSTODE - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Nel sequestro giudiziario, il custode non ha la rappresentanza legale delle parti contendenti, le quali conservano la loro autonomia nella tutela dei propri diritti nei confronti dei terzi, specialmente in relazione ai rapporti giuridici da esse stesse posti in essere. Pertanto non incide sull'autonoma legittimazione processuale del locatore a chiedere la risoluzione del contratto di locazione relativo all' immobile sequestrato, ne la qualita di custode al medesimo successivamente attribuita, ne l'eventuale rimozione di lui dall'ufficio, salva restando la facolta del custode estraneo nominato in sostituzione di lui, di intervenire nel giudizio. (Conf. 1768-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Civ. art. 1570

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)