Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 92 del 1986
Massime (1)
Massima n. 12338
- Edilizia e urbanistica
- Disciplina urbanistica
- Violazioni
- Opere edilizie abusive
- Opera eseguita anteriormente al 31 luglio 1982. possibilità di sanatoria
- Pagamento di somma a titolo DI oblazione
- Opera abusiva eseguita successivamente al 31 luglio 1982
- Possibilità di sanatoria mediante oblazione
- Esclusione
- Ius superveniens
- Restituzione degli atti al giudice a quo per riesame della rilevanza.
Leggi la massima
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo, per il riesame della rilevanza, relativamente alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 9, secondo e sesto comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), impugnato nella parte in cui prevede l'estinzione dei soli reati di costruzione abusiva commessi anteriormente al 31 luglio 1982, a seguito del pagamento di una somma di denaro, configurata come oblazione. Invero, la questione, pur essendo già stata oggetto di precedente pronuncia di restituzione degli atti per il riesame della rilevanza, a seguito dell'entrata in vigore della l. di conversione del citato d.l. n. 688/1982, 27 novembre 1982, n. 873 (soppressiva dell'impugnato art. 9 d.l. n. 688/1982) è stata attualmente riproposta dallo stesso giudice a quo sotto il profilo che la denunciata norma, sebbene esclusa dalla conversione in legge, sarebbe operante in sede penale, quale norma modificatrice più favorevole all'imputato, in forza dell'art. 2, ultimo comma, cod. pen.. Ma, con sent. n. 51/1985, è stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 cod. pen. (nella parte invocata dal giudice a quo) e, nelle more del giudizio, il quadro normativo è stato ulteriormente modificato dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo della attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle contravvenzioni edilizie), il cui art. 38 prevede analoga ipotesi di estinzione, a seguito di oblazione, dei reati edilizi, ed il cui art. 31 fa inoltre salvi i rapporti giuridici sorti e mantiene efficacia agli atti e provvedimenti adottati in applicazione dell'impugnato art. 9 del d.l. n. 688/1982. - S. n. 51/1985.
Norme impugnate
- art. 9, comma 2, d.l. 30 settembre 1982, n. 688
- art. 9, comma 6, d.l. 30 settembre 1982, n. 688
- legge 27 novembre 1982, n. 873
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo e sesto comma, del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia di entrate fiscali") promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1984 dal Pretore di Padova nei procedimenti penali riuniti a carico di Peron Laura ed altri, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del 19 ottobre 1982 - emessa nel corso di un procedimento penale per contravvenzioni edilizie, in relazione alle quali era stata corrisposta l'oblazione prevista dall'art. 9 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 - il Pretore di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale della norma predetta, nella parte appunto in cui prevede l'estinzione dei reati di costruzione abusiva commessi anteriormente al 31 luglio 1982 a seguito del pagamento di una somma di denaro configurata come oblazione: ritenendo da tale disposizione violato l'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo di una irragionevole disparità di trattamento introdotta tra chi abbia completato i lavori entro il 31 luglio 1982 e chi li abbia completati dopo tale data ma prima dell'emanazione del decreto, nonché per gli abbienti e i non abbienti;
che, essendo nel frattempo intervenuta la legge 27 novembre 1982, n. 873, di conversione del d.l. n. 688 e risultando in questa soppresso il citato art. 9, questa Corte - con propria ordinanza n. 106 del 1984 - restituiva gli atti al giudice a quo, invitandolo a riesaminare la rilevanza della questione alla luce di tale jus superveniens;
che, con la successiva ordinanza in epigrafe, lo stesso Pretore ha per altro reiterato l'impugnativa dell'art. 9 d.l. n. 688, argomentando che tale norma "sebbene esclusa dalla conversione in legge, è ancora operante in sede penale, quale norma modificatrice più favorevole all'imputato, in forza dell'art. 2, ultimo comma, cod. pen.";
che nel giudizio innanzi alla Corte, non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 51 del 1985, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 cod. pen. nella parte invocata dal giudice a quo per motivare l'immanente rilevanza della sollevata questione;
che, per altro, nelle more del giudizio, il quadro normativo è stato ulteriormente modificato dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (recante "norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle contravvenzioni edilizie"), il cui art. 38 prevede analoga ipotesi di estinzione, a seguito di oblazione, dei reati edilizi, ed il cui art. 31 fa inoltre salvi i rapporti giuridici sorti e mantiene efficacia agli atti e provvedimenti adottati in applicazione dell'impugnato art. 9 del d.l. n. 688/1982;
che, alla luce di tale ultima sopravvenuta normativa, appare opportuno restituire nuovamente gli atti al giudice a quo perché rivaluti la rilevanza della proposta questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Padova. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986. F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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