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Sez. 4, Sentenza n. 5467 del 05/05/1983 Ud. (dep. 07/06/1983) Rv. 159426 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - PUNTI DELLA DECISIONE - NOZIONE - MOTIVI LIMITATI ALLA RICHIESTA DI ASSOLUZIONE - RIDUZIONE DI PENA - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159426-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - PUNTI DELLA DECISIONE - NOZIONE - MOTIVI LIMITATI ALLA RICHIESTA DI ASSOLUZIONE - RIDUZIONE DI PENA - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'espressione "punti della decisione", di cui all'art. 515 cod. proc. pen. in tema di cognizione del giudice d'appello, è comprensiva sia dei punti della sentenza esplicitamente indicati nell'impugnazione sia di quelli legati ai primi da un veicolo di connessione logico giuridica. Pertanto non rientrano in tale ipotesi i motivi attinenti alla pena qualora la difesa, nei motivi di appello, abbia richiesto soltanto l'assoluzione; infatti in tal caso resta preclusa la possibilità di riduzione della pena, concedibile solo quando il giudice di appello abbia modificato il fatto in tutto o in parte. (V mass n 157357).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)