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Sez. 4, Sentenza n. 45369 del 25/11/2010 Ud. (dep. 27/12/2010) Rv. 249072 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Destinatari - Pluralità di soggetti garanti della sicurezza - Successione nella stessa posizione di garanzia - Responsabilità dei diversi garanti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249072-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

In tema di reati omissivi colposi, se più sono i titolari della posizione di garanzia (nella specie, relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro), ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)