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Sez. 1, Sentenza n. 72 del 13/01/1992 Cc. (dep. 04/02/1992) Rv. 189142 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato | Poteri del giudice dell'esecuzione - Modificazione del giudicato - Limiti.
Stato
decisa il 1992-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/189142-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato

Anche in sede di applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. permangono in buona parte, per il giudice dell'esecuzione, gli effetti preclusivi dei giudicati di condanna, non potendo applicarsi la disciplina del concorso formale o del reato continuato ai fatti già valutati e giudicati, come reati autonomi, in un singolo procedimento, né potendo modificarsi, in più o in meno, la misura della pena inflitta per il reato più grave tra quelli da verificare in sede esecutiva, risultando solo possibile, in deroga all'intangibilità del giudicato, diminuire le pene inflitte per i reati satelliti (già considerati tali con le sentenze di condanna, ovvero divenuti satelliti in sede di applicazione dell'art, 671 cod. proc. pen.) dal giudice della cognizione, mentre è esclusa qualsiasi possibilità di aumento non solo complessivo, ma anche per le singole fattispecie criminose.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 187 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 187 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)