Sez. 1, Sentenza n. 256 del 20/01/1978 (Rv. 389548 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE E TRANSAZIONE - RICONCILIAZIONE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE INSINDACABILE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE E TRANSAZIONE - RICONCILIAZIONE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE INSINDACABILE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
L'idoneita della riconciliazione ad estinguere il diritto di chiedere la separazione personale per i fatti anteriori sussiste solo se essa e costituita, oltre che dal perdono delle colpe precedenti, anche dal completo ripristino della convivenza coniugale, mediante la ripresa, senza riserve, dei rapporti materiali e spirituali peculiari dell'essenza del vincolo del matrimonio.La valutazione circa la sussistenza in concreto degli estremi della riconciliazione tra i coniugi costituisce apprezzamento insindacabile del giudice del merito, non censurabile in Sede di legittimita se congruamente e correttamente motivato. (Conf 414/76, mass n 379065).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)