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Sez. 1, Sentenza n. 256 del 20/01/1978 (Rv. 389548 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE E TRANSAZIONE - RICONCILIAZIONE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE INSINDACABILE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1978-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389548-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE E TRANSAZIONE - RICONCILIAZIONE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE INSINDACABILE DEL GIUDICE DEL MERITO.*

L'idoneita della riconciliazione ad estinguere il diritto di chiedere la separazione personale per i fatti anteriori sussiste solo se essa e costituita, oltre che dal perdono delle colpe precedenti, anche dal completo ripristino della convivenza coniugale, mediante la ripresa, senza riserve, dei rapporti materiali e spirituali peculiari dell'essenza del vincolo del matrimonio.La valutazione circa la sussistenza in concreto degli estremi della riconciliazione tra i coniugi costituisce apprezzamento insindacabile del giudice del merito, non censurabile in Sede di legittimita se congruamente e correttamente motivato. (Conf 414/76, mass n 379065).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)