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Sez. 2, Sentenza n. 3167 del 07/11/1971 (Rv. 354546 - 01)

AZIENDA - COMUNIONE - GODIMENTO IN COMUNIONE DELLA PROPRIETA DI UN'AZIENDA ALBERGHIERA DA PARTE DI ALCUNI SOGGETTI ED AFFITTO DI ESSA AD ALTRO SOGGETTO - AMMISSIBILITA - QUALITA DI IMPRENDITORE - ASSUNZIONE ESCLUSIVA DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - CANONE CORRISPOSTO AI COMPROPRIETARI - NATURA.*
Stato
decisa il 1971-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354546-01

AZIENDA - COMUNIONE - GODIMENTO IN COMUNIONE DELLA PROPRIETA DI UN'AZIENDA ALBERGHIERA DA PARTE DI ALCUNI SOGGETTI ED AFFITTO DI ESSA AD ALTRO SOGGETTO - AMMISSIBILITA - QUALITA DI IMPRENDITORE - ASSUNZIONE ESCLUSIVA DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - CANONE CORRISPOSTO AI COMPROPRIETARI - NATURA.*

L'azienda, come complesso di beni organizzati per l'Esercizio dell'impresa, pur rappresentando lo strumento indispensabile per l'attivita dell'imprenditore, appartiene alla categoria degli oggetti di diritto, mentre e l'imprenditore il soggetto che assume l'iniziativa ed il rischio dell'attivita economica produttiva avvalendosi del complesso dei beni aziendali all'uopo organizzati. Ben puo quindi un soggetto diverso dal proprietario dell'azienda assumere, avvalendosi di essa, la qualifica di imprenditore senza che tale qualifica debba necessariamente conservare il titolare della proprieta dei beni. Di conseguenza nulla si oppone a che i proprietari di un edificio attrezzato ad albergo, e quindi dell'azienda in esso contenuta, si limitino a godere della stessa in regime di comunione deliberando di cederla in affitto ad un terzo, come e nella facolta di ogni proprietario in quanto tale, e in tal modo facendo si che la qualita di imprenditore venga assunta dall'affittuario, gestore in proprio. In tale ipotesi il canone corrisposto ai comproprietari non rappresenta il lucro dell'attivita imprenditoriale da dividersi fra di loro come utile sociale, ma il semplice corrispettivo del godimento del bene ceduto all'imprenditore per l'attivita da lui esercitata a suo rischio esclusivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2562

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)