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Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

Testo in vigore al

Art. 21 Stipulazione dei mutui

1. Le Regioni, le Province, i Comuni e le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati per fronteggiare i contributi che deliberino di apportare alle spese di cui all'articolo precedente possono contrarre mutui, il cui ammortamento, per capitali ed interessi, e' a carico degli Enti stessi.

2. I finanziamenti a favore degli Enti suindicati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorita'.

3. Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere anche in deroga ai propri statuti i mutui di cui ai precedente articolo.

4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sui mutui previsti dai precedenti commi.

5. Qualora i mutui non siano contratti con la Cassa depositi e prestiti, lo Stato interviene per l'ammortamento di mutui contratti con altri Istituti, con contributi pari alla misura del 2 per cento degli interessi.

6. Gli Enti che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dal citato articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 22 Domande di contributo statale

1. Il piano di ripartizione delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 20 e' determinato, con proprio decreto, dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici e per quanto concerne i collegi e le case dello studente annessi, anche il Comitato nazionale delle opere universitarie, costituito con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

2. Le Universita' e gli Istituti d'istruzione universitaria debbono far pervenire al Ministro per la pubblica istruzione le richieste di contributi di cui al primo comma dell'articolo 20 entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro.

3. Nelle richieste le opere da realizzare debbono essere graduate secondo l'urgenza. Nel caso di concorso nelle spese da parte di Enti le richieste vanno accompagnate dalle deliberazioni degli Enti stessi, da cui risulti specificata la somma per cui e' assunto l'impegno del contributo.

Art. 23 Criteri di ripartizione dei contributi

1. Nella ripartizione delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 20 e' data precedenza alle opere, per le quali e' assicurato il contributo di Enti, o a quelle sedi di Universita' e di Istituti universitari, nelle quali gli Enti pubblici territoriali hanno gia' contributo in misura rilevante alla esecuzione di opere edilizie universitarie, o che sono situate nelle zone di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, o in zone dichiarate similari dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e con quello per il tesoro, ovvero quando dai medesimi Ministri sia accertata l'assoluta impossibilita' di concorso degli Enti pubblici territoriali.

2. Nel decreto di ripartizione delle somme sara' fatta esplicita menzione di tutte le richieste pervenute al Ministero della pubblica istruzione, dei contributi degli Enti, dei criteri di scelta.

3. Il decreto di ripartizione delle somme e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 24 Approvazione dei progetti

1. L'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui all'articolo 20 della presente legge ha luogo in conformita' ai programmi di cui all'articolo 22 con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico amministrativo secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

2. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

3. Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 25 Edifici demaniali - Manutenzione

1. Le disposizioni di cui all'articolo 46 del testo, unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1502, ed all'articolo unico della legge 7 gennaio 1958, n. 4, si applicano anche agli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e alle istituzioni universitarie di assistenza.

2. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici demaniali in uso perpetuo e gratuito alle Universita' ed agli enti di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 26 Provvedimenti per i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti

1. Sono ammessi a concorrere alle provvidenze di cui agli articoli 20 e seguenti i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti.

Capo IV. Provvidenze per gli istituti statali di educazione

Art. 27 Immobili di proprieta' dello Stato

1. Ad ogni Convitto nazionale ed Educandato femminile statale e' concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio degli Istituti medesimi, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione e' stata realizzata.

2. Le opere di manutenzione ordinaria, e straordinaria degli immobili statali di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 28 Spese per ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili di proprieta' dello Stato

1. Lo Stato provvedera' alla ricostruzione, all'ampliamento e all'adattamento degli immobili di cui all'articolo precedente.

2. A tal fine e' autorizzata la spesa annua di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-61 e 1964-65 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.5d

Art. 29 Contributi agli Istituti che dispongono di propri edifici

1. Le Amministrazioni degli Istituti statali di educazione che dispongono di propri edifici fruiscono del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge nella misura del 6 per cento della spesa riconosciuto ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento degli edifici stessi.

2. A tal fine, in aggiunta agli stanziamenti disposti dall'articolo 1 della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni per contributi trentacinquennali per gli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 per l'importo di lire 30 milioni per ciascun esercizio.

3. I mutui richiesti dalle Amministrazioni degli Istituti sono garantiti dallo Stato con le modalita' di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 30 Agevolazioni tributarie

1. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle Amministrazioni dello Stato.

Titolo II. Provvidenze per lo sviluppo di particolari istituzioni scolastiche - Borse di studio e assistenza

Art. 31 Sussidi alle scuole materne

1. Per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali viene stanziata, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 1.050 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 con progressivo aumento di lire 350 milioni all'anno negli esercizi successivi, fino a raggiungere l'importo di lire 1.750 milioni con l'esercizio finanziario 1964-65.5d

2. Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il Ministero della pubblica istruzione, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle condizioni economiche e sociali della zona, puo' corrispondere assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite complessivo di lire 2.500 milioni annui da iscriversi negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.

3. Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l'erogazione degli assegni, premi, sussidi e contributi di cui al secondo comma debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro, per il tramite dei provveditori agli studi che su di esse esprimeranno il loro motivato avviso, sentiti i pareri del Consiglio scolastico provinciale e del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.

4. Il Ministro, in base alle domande pervenute, compilera' il piano annuale di ripartizione della somma di cui al secondo comma del presente articolo, tenendo soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del Mezzogiorno, delle Isole e delle localita' dichiarate economicamente depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647.

5. Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi occorrera' tener conto delle provvidenze eventualmente disposte allo stesso titolo da parte del Ministero dell'interno, dell'Amministrazione delle attivita' assistenziali italiane ed internazionali e di altri Enti assistenziali.7

Art. 32 Scuole speciali e classi differenziali presso le scuole comuni

1. Per l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale, di classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo, per l'incremento delle classi differenziali nelle scuole elementari, per l'assistenza igienico-sanitaria, didattica e per l'attrezzatura necessaria al funzionamento delle scuole e classi predette, per il razionale reperimento degli alunni e per l'organizzazione di corsi di specializzazione per gli insegnanti, e' stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 con un progressivo aumento di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi successivi fino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-65, la somma di lire 1.800 milioni.

Art. 33 Contributi ai Patronati scolastici

1. Il contributo del Ministero della pubblica istruzione di cui all'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi, con particolare riguardo a quelli appartenenti a famiglie numerose, frequentanti la scuola nell'adempimento dell'obbligo scolastico, e' elevato a lire 5.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63.

2. L'assegnazione del contributo di cui al precedente comma e' disposta dal Ministero della pubblica istruzione per le singole province in base al numero degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo ed in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle Province stesse.4b

Art. 34 Trasporto degli alunni

1. Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il complemento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, e' stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-1964 e 1964-65, la somma di lire 1.500 milioni per il trasporto degli alunni provenienti da localita', frazioni o comuni viciniori ad una sede di scuola statale, o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale.

2. I Comuni sono autorizzati a intervenire con loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.

Art. 35 Libri di testo per le scuole elementari

1. Per la fornitura gratuita dei libri di testo, ivi compresi quelli per ciechi, agli alunni iscritti e frequentanti scuole elementari statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e' stanziata la somma di lire 12.837 milioni per il triennio dal 1962 al 1965 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.5c

Art. 36 Contributi per la scuola popolare

1. Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo e per l'educazione degli adalti, da effettuarsi con le modalita' previste dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53, in quanto applicabili, per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei centri di lettura e loro dotazione libraria, sono stanziate su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in aggiunta alla somma stanziata per l'esercizio finanziario 1962-63 le seguenti somme:

  1. a) per l'esercizio finanziario 1962-63, lire 3 miliardi e 500 milioni;

  2. b) per l'esercizio finanziario 1963-64, lire 2 miliardi e 500 milioni;

  3. c) per l'esercizio finanziario 1964-65, lire 2 miliardi e 500 milioni.5d

Art. 37 Servizio nazionale di lettura

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-1964 e 1964-65, e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni per il servizio nazionale di lettura, compresa quella per ciechi.5d

Art. 38 Borse di studio

1. E' abrogato l'articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 615.

2. Per consentire mediante l'assegnazione - di borse di studio ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni di famiglia, con particolare riguardo al numero dei figli il compimento degli studi nelle scuole di istruzione secondaria e artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, e' stanziata la somma di lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

3. Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto l'ammontare, la ripartizione, le condizioni e le modalita' di conferimento delle borse di studio annuali o pluriennali.

4. L'assegnazione avviene per concorso provinciale, consistente in una prova scritta anonima sui tema scelto dal candidato tra piu' temi proposti dalla Commissioni esaminatrice su argomenti di cultura generale, prova che eccezionalmente puo' essere integrata con una verifica orale.

5. Al concorso sono ammessi gli alunni che hanno con seguito la promozione per scrutinio o nella prima sessione di esami.

6. Le Commissioni per il concorso provinciale possono essere suddivise in sottocommissioni a seconda del numero dei concorrenti, e sono nominate dal provveditore agli studi.

7. Ciascun gruppo esaminatore e' costituito da: un preside di ruolo, tre insegnanti due dei quali appartenenti ai ruoli delle scuole statali, e un funzionario della Amministrazione della pubblica istruzione.

8. Nei casi di parita' di merito sara' tenuto conto comparativo dello stato di bisogno delle famiglie.

9. Il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' ogni anno a far pubblicare l'elenco dei vincitori.

10. A decorrere dall'esercizio finanziar o 1962-63 e' altresi' autorizzato l'aumento di pasti gratuiti nei convitti nazionali e negli educandati femminili statali per la somma iniziale di lire 60 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, e da aumentare per lire 20 milioni all'anno negli esercizi successivi sino a raggiungere il complessivo importo di lire 100 milioni nei nell'esercizio finanziario 1964-65.

11. Le norme del presente articolo sono applicate anche agli alunni della scuola di completamento dell'obbligo fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni ad essi relative.

Art. 39 Assistenza universitaria

1. Il venticinque per cento del contributo dello Stato di cui al primo comma dell'articolo 42 della presente legge sara' devoluto dalle Universita' o Istituti superiori all'Opera universitaria per l'istituzione di borse di studio.

2. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e' stanziato, per l'esercizio finanziario 1962-63, un fondo di lire 3.500 milioni. Tale tondo e' aumentato di lire 100 milioni, in ciascuno degli esercizi finanziari successivi, sino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1961-65, la somma di lire 3.700 milioni.

3. La somma a di lire 800 milioni, tratta dallo stanziamento di cui al precedente comma sara' annualmente destinata a borse di studio da conferire per 400 milioni dal Ministero della pubblica istruzione e per 400 milioni dalle singole Universita' a giovani laureati, che continuino gli studi, inoltre dallo stanziamento dei primi -400 milioni viene tratta una somma non superiore a 15 milioni per l'erogazione di contributi a favore di cittadini stranieri, studenti o laureati da non piu' di due annui.

4. La ripartizione della rimanente somma fra diverse forme di assistenza universitaria, non escluse le borse di studio, e poi fran i singoli Atenei, pei per l'assegnazione agli studenti da parte delle singole opere universitarie, e' determinata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie di cui all'articolo 22 della presente legge.

5. L'assegnazione delle borse al merito, previste nel comma terzo, sara' effettuata a seguito di concorsi per titoli: quella delle borse conferire dal Ministero della pubblica istruzione sara' etfettuata da una Commissione nazionale di professori universitari di ruolo nominata dal Ministro per la pubblica istruzione sentita la, prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. L'elenco dei borsisti sara' annualmente pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Titolo III. Dotazioni tecnico-scientifiche - contributi e agevolazioni per le Universita' - Incremento di organici

Art. 40 Dotazione dei gabinetti laboratori, officine e biblioteche degli Istituti di istruzione tecnica e delle altre scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica

1. Per dotare gli Istituti tecnici e gli istituti professionali istituiti dallo Stato dell'attrezzatura tecnicoscientifica, compresi i sussidi audiotelevisi, necessaria ai gabinetti, ai laboratori, alle officine ed ai vari reparti speciali, e per l'incremento delle biblioteche, e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963 -14, e 1964-65.

2. Per l'attrezzatura tecnico-scientifica e artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi, e per le dotazioni delle biblioteche delle altre scuole e' iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 3.300 milioni annui, da ripartire fra i vari tipi di scuola, negli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.4b

3. Per dotare le scuole elementari dei sussidi audiotelevisivi e' iscritta, nello stato di previsione della spesa, del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-1963, 1963-64 e 1964-65. Per dotare le scuole elementari delle biblioteche di classe e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.4b5d

Art. 41 Attrezzature didattiche e scientifiche per gli Istituti universitari

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 sono annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione 5.000 milioni di lire da destinare alle Universita' e agli Istituti di istruzione universitaria, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e agli Istituti scientifici speciali posti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche ivi comprese le dotazioni librarie degli Istituti e delle biblioteche di Facolta', e per il loro funzionamento.

2. Alla ripartizione del fondo di cui al presente articolo provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto che viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero.