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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 484 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-25, depositata il 1987-12-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:484
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3794

  • Regione marche
  • Distribuzione di carburanti per autotrazione
  • Piano regionale
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
La omessa esposizione dei termini e motivi della questione nella ordinanza di rimessione costituisce inottemperanza al disposto dell'art. 23, comma secondo, L. 11 marzo 1953, n. 87, onde la manifesta inammissibilità della stessa questione. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - della L. reg. Marche 6 marzo 1984, n. 6 che ha approvato il piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione).

Norme impugnate

  • legge regionale Marche 6 marzo 1984, n. 6

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 6 marzo 1984 n. 6 (Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione ed esercizio delle relative funzioni amministrative), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1985 dal T.A.R. del Lazio, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19/prima serie speciale dell'anno 1987; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 5 novembre 1985 ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., questione di legittimità costituzionale della legge della regione Marche 6 marzo 1984, n. 6 "con cui è stato approvato il piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e dettate norme per l'esercizio delle relative funzioni amministrative";
punto 2
Considerato che il giudice a quo ha omesso di esporre i termini ed i motivi della sollevata questione, non provvedendo in particolare a chiarire quale sia la relazione fra la domanda di annullammento del decreto 13 settembre 1984, n. 18069, con il quale il presidente della giunta regionale delle Marche dispose la revoca di una concessione per l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, e la sollevata questione di legittimità costituzionale; che alla non intervenuta ottemperanza al disposto di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 in ordine alla deliberazione sulla rilevanza consegue la manifesta inammissibilità della sollevata questione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della citata legge n. 87 del 1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della regione Marche 6 marzo 1984, n. 6, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe (reg. ord. n. 145 del 1987). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: SAJA Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze