Sez. 1, Sentenza n. 16127 del 01/03/2002 Ud. (dep. 30/04/2002) Rv. 221328 - 01
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO | Fucile da caccia ad anima liscia - Arma esclusa dalla catalogazione - Mancanza della matricola - Natura di arma clandestina - Sussistenza - Conseguenze.
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO
Per la sussistenza del reato di detenzione di arma clandestina previsto dall'art. 23 della legge 18 aprile 1975, 110 è sufficiente l'inosservanza dell'obbligo di immatricolazione, anche se per quell'arma non è previsto l'inserimento nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo a norma dell'art. 7 della stessa legge, in quanto diverse sono le finalità della catalogazione e della immatricolazione, la prima volta a distinguere le armi comuni da sparo e le armi da guerra, la seconda funzionale a sottoporre a costante controllo tutte le armi comuni da sparo e le persone legittimate a detenerle, in modo da consentire agli organi di polizia di seguire gli eventuali trasferimenti e di identificare in ogni momento i detentori (nel caso di specie si trattava di un fucile da caccia ad anima liscia privo del numero di matricola).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 7, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 11, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)