Sez. 1 - , Sentenza n. 4408 del 21/02/2017 (Rv. 644311 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - RICEVITORIE - A DANARO - CONTI CORRENTI | Conto corrente postale intestato al concessionario della riscossione dell'ICI - Diritto di Poste Italiane di stabilire commissioni a carico dei correntisti - Condizione - Comunicazione - Modalità.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - RICEVITORIE - A DANARO - CONTI CORRENTI
Nel conto corrente postale in corso, aperto dai concessionari della riscossione ai fini del versamento dell'ICI da parte dei contribuenti secondo il disposto dell'art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992, le Poste Italiane hanno la facoltà, ai sensi dell'art. 2, comma 18, della l. n. 662 del 1996, di stabilire il pagamento di commissioni a carico dei correntisti, purché ne diano comunicazione con le forme previste dall'ordinamento, le quali, a decorrere dalla entrata in vigore del d.P.R. n. 144 del 2001, consistono in quelle previste dall'art. 3, comma 2, del medesimo decreto, e dunque - prima della modifica di tale disposizione ad opera dell'art. 24-bis del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 - nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e nell'invio di avviso ai correntisti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 18 CORTE COST., DPR 14/03/2001 num. 144 art. 3 com. 2, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 24 bis, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)