Sez. 1, Sentenza n. 1043 del 16/03/1977 (Rv. 384681 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - PROTESTO - MANCANZA - EFFETTI - AZIONE CAMBIARIA - DI REGRESSO - DECADENZA - VALORE DI PROMESSA DI PAGAMENTO - CONSEGUENZE.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - PROTESTO - MANCANZA - EFFETTI - AZIONE CAMBIARIA - DI REGRESSO - DECADENZA - VALORE DI PROMESSA DI PAGAMENTO - CONSEGUENZE.*
La mancata levata del protesto comporta la decadenza del portatore del titolo da ogni Azione cambiaria contro gli obbligati in via di regresso, ma non impedisce che il titolo possa esser fatto valere come scrittura privata contenente una promessa di pagamento del girante nei confronti del giratario, la quale fa presumere l'esistenza di un rapporto fondamentale sottostante e, a norma dell'art 1988 cod civ, dispensa colui a favore del quale essa e fatta dall'Onere di provare il rapporto anzidetto. (V 2354/73, mass n 365695).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)