Sez. 4, Sentenza n. 207 del 26/01/1971 Ud. (dep. 29/04/1971) Rv. 117761 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - NEGAZIONE - RIFERIMENTO AI PRECEDENTI PENALI DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - NEGAZIONE - RIFERIMENTO AI PRECEDENTI PENALI DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITA.*
I precedenti penali, ancorche non contestati agli effetti della recidiva, costituendo, tra quelli indicati nell'art 133 cod pen, elemento utile ai fini della valutazione sia della gravita del fatto che della personalita del colpevole, quale indice di pericolosita sociale, ben possono essere presi in considerazione da soli o come elemento prevalente per dare adeguata giustificazione all'uso da parte del giudice del potere discrezionale di negare le circostanze attenuanti generiche. (Conf 115344, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)