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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 34311 del 22/11/2022 (Rv. 666358 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI | Esenzione - Attività didattica - Natura commerciale - Accertamento in concreto - Retta scolastica a carico degli studenti - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666358-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI

In tema di ICI, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 presuppone che l'attività didattica esercitata nell'immobile, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta in concreto con modalità commerciali, delle quali costituisce un indice rivelatore il pagamento di una retta scolastica da parte degli studenti, anche se modesta, in quanto, essendo sufficiente l'idoneità dei ricavi, anche tendenziale, a realizzare il pareggio di bilancio, il mancato conseguimento di utili non è indicativo della natura non commerciale dell'attività.

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST., DM min. EFI 26/06/2014

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)