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Sez. 1, Sentenza n. 1300 del 27/04/1968 (Rv. 332870 - 01)

TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - BENI IMMOBILI- AZIONI DI CARATTERE PERSONALE - NON TRASCRIVIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332870-01

TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - BENI IMMOBILI- AZIONI DI CARATTERE PERSONALE - NON TRASCRIVIBILITA.*

Le domande di cui l'art 2653, n 1 cod.civ., prevede la trascrivibilita comprendono tutte quelle connesse a diritti potestativi riguardanti la situazione di beni immobili, ma non pure quelle relative ad azioni di carattere personale, tendenti all'attuazione di rapporti contrattuali. Non e quindi trascrivibile una domanda diretta ad ottenere la restituzione di un immobile (nella specie, area fabbricabile)sulla base di un contratto obbligatorio avente per oggetto la demolizione e la ricostruzione di fabbricati, con patto di futura vendita. Ne una simile domanda e trascrivibile ai sensi dell'art. 2653, n. 5 cod.civ., come diretta ad interrompere il corso dell'usucapione di beni immobili, se non risulta un comportamento del convenuto che dimostri inequivocabilmente la sua intenzione di esercitare un potere di fatto, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un jus in re aliena.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)