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Sez. 2, Sentenza n. 19984 del 15/06/2026 (Rv. 678562-02)

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO | Immobili - Enti previdenziali - Dismissione - Determinazione del prezzo - Decreto ministeriale attuativo - Contrasto con fonte primaria - Disapplicazione in via incidentale.
Stato
decisa il 2026-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678562-02

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO

In tema di dismissione degli immobili di proprietà degli enti previdenziali, il d.m. Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 marzo 2004 - adottato in attuazione del d.l. n. 41 del 2004, conv. con modif. dalla l. n. 104 del 2004 - ha natura meramente attuativa, limitandosi a specificare i criteri tecnico-procedurali per la determinazione dei coefficienti aggregati di abbattimento del prezzo; ne consegue che le sue disposizioni, ove incompatibili con la disciplina dettata dal decreto-legge e dalla legge di conversione, devono essere disapplicate dal giudice in quanto illegittime per contrasto con la legge.

Decreto Legge 23/02/2004 num. 41, Legge 23/04/2004 num. 104, DM min. EFI 26/03/2004, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)