Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 123 del 1996
Massime (1)
Massima n. 22350
- Processo penale
- Misure cautelari personali
- Appello avverso il relativo provvedimento
- Emissione del decreto di rinvio a giudizio
- Valutazione, da parte del giudice, in ordine alla sussistenza del requisito dei gravi motivi di colpevolezza
- Preclusione
- Lamentata violazione degli artt. 2, 3, 13, secondo comma, 24, secondo comma, 97 e 111, secondo comma, Cost.
- Questioni già decise con sentenza di illegittimità parziale
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità delle questioni, essendo stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., proprio nella parte impugnata dal giudice 'a quo' e non presentando, rispetto alle prospettate censure, autonomia alcuna il richiamo al restante art. 311, stesso codice. - S. 71/1996. red.: A.M. Marini
Norme impugnate
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 13, comma 2, Cost.
- art. 2 Cost.
- art. 97 Cost.
- art. 111, comma 2, Cost.
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 309, 310 e 311 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse l'11 maggio, il 31 luglio, il 19, 27 e 22 giugno, il 31 luglio, l'11 maggio, il 19, 3, 6 e 27 giugno (n. 2 ordd.) 1995 dal tribunale di Catanzaro, rispettivamente iscritte ai numeri 872, 873, 874, 875 e 876 del registro ordinanze 1995, ed ai numeri 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74 del registro ordinanze 1996, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1995, e n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che il tribunale di Catanzaro, chiamato a pronunciarsi in sede di riesame, appello o giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione in tema di misure cautelari personali, ha sollevato con varie ordinanze, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, secondo comma, 24, secondo comma, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 309, 310 e 311 del codice di procedura penale, nella parte in cui precludono al giudice della impugnazione di valutare la sussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 71 del 1996, successiva alle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 del codice di procedura penale proprio nella parte in cui non prevedono, secondo l'interpretazione costantemente data dalla giurisprudenza di legittimità, la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice;
che il richiamo all'art. 311 del codice di procedura penale non presenta autonomia alcuna rispetto alle restanti censure, essendo stato operato dal giudice a quo soltanto perché talune delle ordinanze di rimessione sono state emesse dal tribunale del riesame quale giudice di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione;
che, pertanto, essendo state le disposizioni oggetto di impugnativa espunte dall'ordinamento nella parte auspicata dal tribunale rimettente, le questioni ora proposte devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 309, 310 e 311 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, secondo comma, 24, secondo comma, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Catanzaro con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.
Il Presidente: Ferri
Il Redattore: Vassalli
Il Cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze