Sez. 5, Sentenza n. 5490 del 06/03/2009 (Rv. 607700 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 39, terzo comma, della legge n. 413 del 1991 - Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione integrativa - Modalità previste dall'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Conseguenze - Notificazione dell'avviso di accertamento - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, il controllo delle dichiarazioni integrative e la conseguente liquidazione delle imposte dovute in base alle stesse deve aver luogo, ai sensi dell'art. 39, comma terzo, della legge citata, con le modalità di cui all'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con la conseguenza che, ai fini della riscossione, l'iscrizione a ruolo non deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento
Riferimenti normativi: DPR 20/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 39 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)