Sez. 1, Sentenza n. 7939 del 05/03/1973 Ud. (dep. 10/11/1973) Rv. 125426 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE IN DEPOSITO E TRASPORTO DI ESPLOSIVI - PRECETTO DELL'ART 678 COD PEN - NOVAZIONE AD OPERA DELL'ART 2 LEGGE N 895 DEL 1967 - CONSEGUENZE.*
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE IN DEPOSITO E TRASPORTO DI ESPLOSIVI - PRECETTO DELL'ART 678 COD PEN - NOVAZIONE AD OPERA DELL'ART 2 LEGGE N 895 DEL 1967 - CONSEGUENZE.*
Il precetto dell'art 2 legge 2 ottobre 1967, n 895, e meramente riproduttivo dell'art 678 cod pen per quanto attiene alle fattispecie della detenzione in deposito e del trasporto senza licenza di esplosivi. Consegue che, in tale parte, la fonte del detto precetto va ravvisata non piu nell'art 678 cod pen sebbene nell'art 2 legge n 895 del 196 7. La verificazione di tale fenomeno di novazione normativa trova ulteriore conferma nel rilievo che le parti sanzionatorie delle due norme in comparizione sono fra loro evidentemente incompatibili, ai sensi dell'art 15 delle preleggi, sia in ordine alla specie che alla quantita delle pene previste. Consegue che la parte precettiva dell'art 678 cod pen per quanto attiene alle fattispecie della detenzione in deposito e del trasporto di esplosivi, deve ritenersi 'novatà e, percio, sostituita dall'identico precetto contenuto nell'art 2 legge 1967 n 895; mentre la sanzione dell'art 678 cod pen deve, in relazione alle stesse fattispecie, ritenersi implicitamente abrogata, per incompatibilita, dalla parte sanzionatoria del menzionato art 2 legge 1967 n 895.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)