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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8940 del 17/04/2014 (Rv. 630777 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE | Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Contenuto e limiti.
Stato
decisa il 2014-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630777-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE

In caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., la Corte di cassazione - investita, ai sensi del terzo comma di detto articolo, dell'impugnazione della sentenza di primo grado - non può esaminare la ritualità della decisione del giudice di seconde cure per ragioni inerenti la tecnica e lo svolgimento del giudizio di appello, ma può rilevare che, in ragione della tardività dell'appello o dell'erronea proposizione dello stesso in luogo di altro mezzo di impugnazione, la sentenza di primo grado risultava passata in giudicato, a prescindere dal fatto che la declaratoria di inammissibilità dell'appello sia avvenuta per una di tali ragioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)