Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione siciliana approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 20 febbraio 1948, n. 2;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e per il tesoro;
Decreta:
Art. 1
1. La Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario:
a) mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attivita' ammistrativa di sua competenza;
b) mediante le entrate tributarie ad essa spettanti.
Art. 2
1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificata nelle leggi medesime.1
2. Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto competono allo Stato le entrate derivanti:
a) dalle imposte di produzione;
b) dal monopolio dei tabacchi;
c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.
3. Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 3
1. Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle soprattasse, nonche' quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali.
Art. 4
1. Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.
Art. 5
1. Il regime doganale della Regione e' di esclusiva competenza dello Stato.
2. Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonche' il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione, purche' impiegati nell'ambito del territorio regionale.
3. Il gettito dei proventi doganali, di cui alla annessa tabella D), e' di spettanza della Regione.
4. Il Presidente della Regione e previamente consultato dal Governo della Repubblica, per quanto interessa la Regione, in ordine alla determinazione dei limiti massimi delle tariffe doganali.
5. Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 21, ultimo comma, dello Statuto, e' consentito derogare all'obbligo di tale consultazione solo nei casi in cui il Governo dello Stato debba provvedere mediante decreto-legge.
Art. 6
1. Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della Regione.
2. Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato la Regione puo' istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunita' regionale.
Art. 7
1. In attuazione dell'art. 37 dello Statuto, per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto e' comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo. Il Ministro per le finanze risolve i contrasti tra uffici per il riparto del reddito d'intesa con l'assessore regionale delle finanze.
2. Spettano, altresi', alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali a commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio.
3. La determinazione di quota prevista dal primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attivita' degli stabilimenti e impianti situati fuori della Regione, e' iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti.
4. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alle attivita' della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione e' iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.
Art. 8
1. Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, essa si avvale, fino a quando non sara' diversamente disposto, degli uffici periferici dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.
2. Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, d'intesa con la Regione.
3. Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle, entrate di natura diversa da quella suindicata la Regione puo' provvedere direttamente o mediante concessioni.
Art. 9
1. La Regione rimborsera' allo Stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si avvale a norma dell'articolo precedente, in proporzione all'ammontare delle entrate tributarie di sua spettanza.
Art. 10
1. Con successive norme di attuazione saranno istituite in Sicilia, per gli affari concernenti la Regione, sezioni degli organi giurisdizionali tributari centrali.
Art. 11
1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.
2. Da tale data cessa di avere effetto l'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.
3. Resta fermo il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, relativo alle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione siciliana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 luglio 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI
TAVIANI - PIERACCINI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 23. - VILLA