Sez. 1, Sentenza n. 126 del 17/01/1974 (Rv. 367695 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA A TERZI CON UNICO CONTRATTO E CON L'INDICAZIONE DI UN UNICO PREZZO DI DUE FONDI AFFITTATI A PERSONE DIVERSE - DIRITTO DI RISCATTO EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - ESERCIZIO DA PARTE D'UNO SOLO DEGLI AFFITTUARI - AMMISSIBILITA - PREZZO DI RISCATTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA A TERZI CON UNICO CONTRATTO E CON L'INDICAZIONE DI UN UNICO PREZZO DI DUE FONDI AFFITTATI A PERSONE DIVERSE - DIRITTO DI RISCATTO EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - ESERCIZIO DA PARTE D'UNO SOLO DEGLI AFFITTUARI - AMMISSIBILITA - PREZZO DI RISCATTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Il fatto che due fondi rustici, condotti a mezzadria o in affitto da diversi coltivatori, siano stati venduti a terzi mediante un solo contratto e con l'indicazione, per entrambi, di un unico prezzo, non impedisce ad uno dei suddetti coltivatori di esercitare il diritto di riscatto di cui all'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, ben potendo la incertezza circa l'ammontare del prezzo di riscatto essere superata mediante consulenza tecnica sul valore del fondo riscattato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 195, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)