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Sez. 2, Sentenza n. 24699 del 06/10/2008 (Rv. 605709 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - STATO DI EBBREZZA DEL CONDUCENTE | Art. 186, comma 8 cod. strada - Testo precedente la modifica da parte del d.l. n. 107 del 2007 - Sottoposizione del conducente a visita medica - Preventiva sospensione della patente a seguito di accertamento del reato - Necessità - Disciplina normativa introdotta dal d.l. n. 107 del 2007 - Accertamento sanitario contestuale alla sospensione cautelare della patente - Ammissibilità - Limiti - .
Stato
decisa il 2008-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605709-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - STATO DI EBBREZZA DEL CONDUCENTE

In tema di sanzioni connesse alla guida in stato di ebbrezza, secondo l'art. 186 del codice della strada, nel testo precedente alle modifiche apportate dall'art. 5 del d.l. n. 117 del 2007, il prefetto, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, può ordinare al conducente di sottoporsi a visita sanitaria solo contestualmente o successivamente all'ordinanza con cui dispone la sospensione della patente, in quanto tale provvedimento deve necessariamente conseguire all'accertamento del reato. Peraltro la regolamentazione risulta solo parzialmentre modificata dal citato d.l. n. 117 che ha introdotto, limitatamente ai casi di un accertamento di un tasso alcolemico superiore ai 1, 5 grammi per litro, la possibilità da parte del Prefetto di disporre immediamente la visita medica, sospendendo contestualmente la patente di guida, in via cautelare, fino all'esito dell'accertamento sanitario.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Decreto Legge 03/08/2007 num. 117 art. 5 CORTE COST., Legge 02/10/2007 num. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)