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Sez. 6, Sentenza n. 8115 del 03/06/1998 Ud. (dep. 08/07/1998) Rv. 211373 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Coincide con il momento della definitiva perdita patrimoniale da parte della vittima - Fattispecie: in tema di truffa contrattuale.
Stato
decisa il 1998-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211373-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO

Nell'ipotesi di truffa contrattuale (nel caso: compravendita), il momento consumativo del reato non coincide con la consegna del bene da parte del venditore, vittima del reato, ma con il successivo inadempimento dell'agente - che rappresenta la fase conclusiva del delitto -, cioè con il momento in cui si verifica la definitiva perdita patrimoniale per il soggetto passivo (Nella specie, la Corte ha statuito che il momento consumativo del reato era coinciso con quello della consegna di assegni falsificati, dati in pagamento della merce oggetto del contratto, confermando la motivazione della sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità dell'amnistia di cui al d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, perché la maggior parte degli assegni era stata emessa in data successiva al 24 ottobre 1988).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., DPR 12/04/1990 num. 75 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)