Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 528 del 1990
Massime (1)
Massima n. 16651
- Processo penale
- Procedimenti speciali
- Giudizio direttissimo
- Richiesta di rito abbreviato
- Dissenso del P.M.
- Insindacabilità
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (art. 452, secondo comma, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma). - S. n. 183/90.
Norme impugnate
- art. 452, comma 2, c.p.p.
Parametri
- art. 24 Cost.
- art. 3, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1990 dal Tribunale di Avezzano nel procedimento penale a carico di Scarfo' Pasquale ed altro, iscritta al n. 461 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Avezzano, con ordinanza del 17 maggio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede la possibilità, per il giudice del dibattimento, di valutare il dissenso del P.M. in ordine all'instaurazione del giudizio abbreviato";
punto 2
Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata anteriormente all'apertura di un dibattimento con rito direttissimo, donde, appunto, l'applicabilità dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale;
e che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Tribunale di Avezzano con ordinanza del 17 maggio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990.
Il Presidente e Redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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