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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 528 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-27, depositata il 1987-12-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:528
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 3898

  • Pena
  • Pene detentive
  • Sanzioni sostitutive
  • Applicazione
  • Reati puniti congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria
  • Esclusione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale identica ad altra già dichiarata inammissibile. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n, 689 nella parte in cui non consente l'applicazione delle sanzioni sostitutive ai reati puniti congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria; questione già dichiarata inammissibile con sentenza n. 350 del 1985).

Norme impugnate

  • art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689

Parametri

Massima n. 3899

  • Pena
  • Pene detentive
  • Sanzioni sostitutive
  • Fase tra la notifica del decreto di citazione a giudizio e il dibattimento
  • Pronunzia di proscioglimento per l'applicazione delle sanzioni sostitutive
  • Preclusione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale la cui rilevanza è subordinata all'accoglimento di altra questione, dichiarata, invece, già inammissibile. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui impedisce la pronunzia di proscioglimento per l'applicazione delle sanzioni sostitutive nella fase tra la notifica del decreto di citazione a giudizio e il dibattimento).

Norme impugnate

  • art. 78 legge 24 novembre 1981, n. 689

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 dal Pretore di Foligno, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 156 dell'anno 1983; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Foligno con l'ordinanza in epigrafe, nel corso di un procedimento per l'emissione di assegni bancari a vuoto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non è applicabile ai reati puniti congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; b) dell'art. 78 della stessa legge nella parte in cui impedisce la pronunzia di proscioglimento per l'applicazione delle sanzioni sostitutive nella fase tra la notifica del decreto di citazione a giudizio ed il dibattimento, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
punto 2
Considerato che la rilevanza di quest'ultima questione è, nel caso di specie, all'evidenza condizionata dall'accoglimento della prima, la quale, invece, è stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 350 del 1985;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dal Pretore di Foligno in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 27 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: GALLO Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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