diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 195 del 1970

Decisione
decisa il 1970-12-18, depositata il 1970-12-28
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:195
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 5334

  • Processo penale
  • Cod. proc. pen., artt. 506 (casi di giudizio per decreto e poteri del pretore) e 510, primo comma (giudizio conseguente all'opposizione)
  • Asserita insussistenza delle garanzie difensive nei confronti del condannato per decreto e pretesa disparità di trattamento
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Cfr.: sent. 170/1963 e 27/1966.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 506 e 510, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1970 dal pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Gamba Rosa, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970. Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 2 febbraio 1970, emessa nel procedimento penale contro Gamba Rosa, il pretore di Poggibonsi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 510, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto il condannato con decreto, che non si presenti al dibattimento dopo avere proposto opposizione e non giustifichi un legittimo impedimento, non può godere delle garanzie difensive concesse sia in fase istruttoria sia al dibattimento all'imputato contro cui si procede col rito ordinario e concesse al condannato con decreto, che abbia proposto opposizione, e si presenti al dibattimento. Ha denunziato altresì l'illegittimità dell'art. 506 del codice di procedura penale per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto non prevede la contestazione del reato prima della emissione del decreto di condanna.
punto 2
Considerato che con le sentenze n. 170 del 1963 e n. 27 del 1966 questa Corte ha ritenuto non fondate le due questioni per quanto riguarda la violazione del diritto di difesa e che dalle motivazioni delle stesse sentenze si deduce facilmente la infondatezza anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione, consentendo la diversa natura del procedimento per decreto una diversa disciplina; che l'ordinanza non prospetta nuovi profili, né adduce motivi che possano indurre la Corte a modificare la precedente decisione.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 510, primo comma, e 506 del codice di procedura penale, sollevata, dal pretore di Poggibonsi, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza del 2 febbraio 1970. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze