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Sez. 4, Sentenza n. 12197 del 11/01/2017 Ud. (dep. 14/03/2017) Rv. 269394 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Guida in stato di alterazione da stupefacenti - Reato di rifiuto di accertamenti sanitari - Obbligo per gli operanti di acquisire elementi utili per motivare l'accompagnamento presso una struttura sanitaria - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269394-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE

Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, previsto dall' art. 187, comma quinto cod. strad., è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima l'intimazione all'imputato di farsi accompagnare presso una struttura sanitaria, non avendo gli operanti effettuato preventive prove attraverso strumentazione portatile e non essendo stati esplicitati altri elementi che lasciassero ritenere uno stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 187 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)